Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/25: Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (LPTab, FF 2021 2327) · 28 pagine

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2 Diritto comparato

2.1 Diritto dei Paesi confinanti in materia di pubblicità

I Paesi confinanti con la Svizzera sono tutti membri dell’UE o dello Spazio economico europeo (SEE) e, come tali, disciplinano la lavorazione, la pubblicità e la commercializzazione dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche conformemente ai dettami della direttiva 2014/40/UE (direttiva UE sui prodotti del tabacco)15 e della direttiva 2003/33/CE (direttiva UE sulla pubblicità e la sponsorizzazione)16. La regolamentazione dell’UE è presentata qui di seguito (cfr. cap. 2.2). In particolare, tutti gli Stati membri dell’UE e dello SEE devono vietare la pubblicità sulla stampa e la sponsorizzazione di eventi che hanno lo scopo o l’effetto diretto o indiretto di promuovere un prodotto del tabacco e che coinvolgono diversi Stati membri. Gli Stati membri mantengono la competenza di disciplinare gli elementi non armonizzati dalla legislazione dell’UE, segnatamente la pubblicità a livello nazionale. Per questo motivo, la maggior parte di essi si spinge ben oltre. La Francia, l’Italia e l’Austria vietano anche la pubblicità mediante affissioni e nei cinema nonché i concorsi e gli invii diretti di pubblicità ai privati. In Italia, la pubblicità non è ammessa nemmeno nei punti di vendita. In Germania, la pubblicità esterna o su cartelloni nonché nei cinema, alle proiezioni di film accessibili ai minorenni, così come la distribuzione gratuita di sigarette sono vietate dal 1° gennaio 2022 e queste restrizioni si applicheranno anche al tabacco destinato a essere riscaldato dal 1° gennaio 2023 e alle sigarette elettroniche dal 1° gennaio 2024. In Francia e in Austria è inoltre vietata la sponsorizzazione di eventi.

2.2 Diritto europeo in materia di pubblicità

La legislazione europea comprende principalmente la direttiva UE sui prodotti del tabacco (direttiva 2014/40/UE) e la direttiva UE sulla pubblicità e la sponsorizzazione (direttiva 2003/33/CE), ed è completata da diversi atti non vincolanti. Inoltre, tutti gli Stati membri dell’Unione hanno ratificato la FCTC, compresa l’UE che l’ha approvata il 2 giugno 200417.

La direttiva dell’UE sulla pubblicità e la sponsorizzazione impone il divieto totale della pubblicità sulla stampa e sugli altri media stampati, fatta eccezione per le pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e

15 Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1, modificata dalla direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del

10 ottobre 2014, GU L 360 del 17.12.2014, pag. 22.

16 Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, GU L 152 del 20.6.2003, pag. 16.

17 Decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della Convenzione quadro dell’OMS per la lotta contro il tabagismo, GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8.