Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/25: Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (LPTab, FF 2021 2327) · 28 pagine

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In Svizzera i dati sulle spese pubblicitarie sono disponibili presso i media focus per diversi prodotti, compresi i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche. Questi dati sono tuttavia lacunosi, in quanto gli ambiti pubblicitari importanti come la promozione e la sponsorizzazione, la pubblicità nei punti di vendita o sui social network non sono analizzati.

L’obbligo per l’industria di notificare le sue spese è già stato discusso durante i dibattiti parlamentari sulla LPTab e alla fine l’articolo in questione è stato respinto per timore che nel quadro di tale notifica potessero essere rivelati segreti d’affari.

La possibilità data alle imprese di notificare congiuntamente le loro spese è stata ripresa nella versione sottoposta al Parlamento. Inoltre, essa contiene una garanzia assoluta per l’industria. Il capoverso che specificava che l’UFSP non deve divulgare segreti d’affari è stato modificato e ora garantisce alle imprese che notificano individualmente le loro spese direttamente all’UFSP che le loro notifiche, cioè il loro nome e gli importi notificati, non saranno assoggettate alla legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza (LTras)30 e non potranno assolutamente essere rese pubbliche nemmeno nel caso di una domanda basata su tale legge. Gli aspetti giuridici relativi alla costituzionalità di quest’obbligo (minaccia alla libertà economica) sono trattati nel capitolo 6.1.2.

Per facilitare l’annuncio delle spese da parte delle imprese interessate e il trattamento dei relativi dati da parte dell’UFSP, è prevista la creazione di un sistema di notifica elettronico.

3.4 Verifica del rispetto delle restrizioni della pubblicità su Internet

I Cantoni sono incaricati di eseguire la legge nella misura in cui non sia competente la Confederazione (art. 35). Questo vale anche per la verifica del rispetto dei divieti della pubblicità che per principio spetta ai Cantoni. Per la pubblicità su Internet, il nuovo articolo 30 capoverso 4 prevede di attribuire questa competenza all’UFSP. La pubblicità su Internet proviene da imprese svizzere ma anche estere. In quest’ultimo caso, la competenza non è chiaramente attribuita a un Cantone. L’UFSP sarà incaricato di svolgere questo compito tramite controlli a campione. Questo dovrebbe permettere un’attuazione efficace dei controlli che saranno quindi effettuati una volta sola e non per ogni Cantone. In caso di contravvenzioni commesse da imprese con sede in Svizzera, l’UFSP potrà coinvolgere i Cantoni interessati e delegare loro le relative decisioni finali. Potrà anche denunciare all’autorità di perseguimento penale cantonale competente le contravvenzioni constatate. Nel caso di contravvenzioni di imprese estere, l’UFSP si occuperà di intervenire presso di esse.

30 RS 152.3