Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/25: Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (LPTab, FF 2021 2327) · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
è ancora consentita nei luoghi riservati agli adulti (p. es. le discoteche riservate ai maggiori di 18 anni).
Il divieto non riguarda il brand stretching, cioè l'uso di un marchio di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche per altre linee di prodotti sul mercato, come ad esempio le scarpe Camel e il profumo Davidoff.
Cpv. 2
Il capoverso 2 riprende il divieto della pubblicità se praticata mediante confronti di prezzi o promesse di accessori in omaggio, così come adottato dal Parlamento.
Cpv. 3
Il capoverso 3 si limita a ribadire il divieto di pubblicità radiotelevisiva per i prodotti del tabacco introdotto dalla LRTV nel 1964. Non è stato apportato alcun cambiamento in questo ambito.
Art. 19 Restrizioni della promozione
Cpv. 1
Il capoverso 1 definisce le forme di promozione vietate ed è integrato affinché la promozione sia vietata se praticata attraverso personale di vendita mobile nei luoghi accessibili al pubblico che possono essere frequentati da minorenni come i festival. Per personale di vendita mobile si intende il personale addetto alla vendita generalmente provvisto di accessori con i colori o l’immagine di un marchio di prodotti, che abborda direttamente i passanti o i clienti di un locale pubblico. La presenza di personale di vendita mobile non permette unicamente la vendita di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche, ma è anche un mezzo per promuovere tale consumo in quanto vengono avvicinati attivamente i potenziali clienti. Dato che questa forma di promozione è visibile ai minorenni, deve essere vietata in tutti i luoghi ai quali essi hanno accesso.
Cpv. 2
Il capoverso 2 indica le eccezioni al divieto. Esse corrispondono alle eccezioni adottate dal Parlamento. La promozione destinata esclusivamente alle persone attive professionalmente nel settore resta quindi autorizzata (cpv. 2 lett. a). Per quanto concerne l’eccezione decisa dal Parlamento per la promozione di sigari e cigarillos, il capoverso 2 lettera b viene completato e stabilisce che questa eccezione vale unicamente nei luoghi ai quali i minorenni non hanno accesso.
Art. 20 Restrizioni della sponsorizzazione
Cpv. 1 lett. b
La versione del capoverso 1 lettera b adottata dal Parlamento prevedeva il divieto di sponsorizzazione per le manifestazioni in Svizzera destinate a un pubblico minorenne. Il presente avamprogetto propone di modificare questa disposizione in modo che sia consentito sponsorizzare unicamente le manifestazioni in Svizzera precluse ai