Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/25: Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (LPTab, FF 2021 2327) · 28 pagine

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La lettera d ha lo scopo di vietare la pubblicità su tutti i supporti con cui può raggiungere minorenni. La versione adottata dal Parlamento nell’ottobre 2021 all’articolo 18 capoverso 1 vieta la pubblicità soltanto quando è indirizzata ai minorenni.

Cpv. 1 lett. d

Il divieto di pubblicità su manifesti previsto al numero 1 è ripreso nella versione adottata dal Parlamento ed è esteso a tutte le altre forme di pubblicità sui manifesti come quella sugli schermi digitali.

Il capoverso 1 lettera d numero 2 vieta gli invii postali pubblicitari. È prevista tuttavia un’eccezione per gli invii pubblicitari rivolti direttamente ad adulti in plico neutro. I volantini pubblicitari non possono in particolare essere distribuiti nelle bucalettere.

Il capoverso 1 lettera d numero 3 vieta gli invii pubblicitari tramite messaggi elettronici, fatta eccezione per le e-mail e altri messaggi elettronici pubblicitari rivolti direttamente ad adulti (p. es. SMS, WhatsApp).

Cpv. 1 lett. e

Per facilitare la lettura dell’articolo, diversi divieti adottati dal Parlamento sono raggruppati nella formulazione «luoghi accessibili al pubblico che possono essere frequentati da minorenni». Si tratta dei seguenti divieti di pubblicità:

– nei e sui veicoli dei trasporti pubblici;

– negli e sugli edifici o parti di edifici destinati all’uso pubblico e nell’area pertinente;

– nei campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive.

L’eccezione prevista nella versione adottata dal Parlamento che permette di fare pubblicità nei punti di vendita non ha più ragione di esistere: i chioschi e i negozi infatti sono luoghi frequentati da minorenni e ogni forma di pubblicità deve essere quindi bandita.

La formulazione alla lettera e permette di includere nuovi luoghi in cui la pubblicità è ora vietata. Questo riguarda in particolare i festival nei quali non sono più possibili stand o tribune VIP con l’immagine di un marchio di prodotti, di un fabbricante di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche, o di un marchio appositamente creato da un fabbricante per essere presente nei luoghi di festa (p. es. «Rock the Block»). Nei festival e nelle manifestazioni restano autorizzati soltanto i punti di vendita senza pubblicità che propongono vari prodotti del tabacco o sigarette elettroniche. I manifesti riguardanti promozioni come per esempio «tre pacchetti al prezzo di due» sono anch’essi vietati. Tuttavia le indicazioni riportate direttamente sui prodotti e riguardanti un cambiamento di prezzo o una promozione rimangono consentiti.

Se l’ingresso a una manifestazione o a un luogo non è riservato a un pubblico maggiorenne con controllo dell’età, la pubblicità per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche vi è vietata. Ciò comprende per esempio la distribuzione di volantini e la pubblicità su oggetti come posacenere, ombrelloni o portachiavi. Il divieto di pubblicità sui materiali scolastici o sui giocattoli, approvato dal Parlamento, non è più esplicitamente menzionato ma rientra in questa disposizione. La pubblicità