Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/25: Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (LPTab, FF 2021 2327) · 28 pagine

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o marchio di prodotto e per ogni ambito (pubblicità, promozione e sponsorizzazione), questo potrebbe rappresentare una minaccia ai suoi segreti d’affari che di norma ha il diritto di non divulgare. Per ridurre al minimo questa possibile minaccia, viene richiesto solo l’importo globale delle spese sostenute per tutte le categorie di prodotti e marchi e per tutti gli ambiti pubblicitari. Inoltre le imprese possono effettuare una notifica congiunta che rende impossibile l’attribuzione di un importo a una determinata impresa in particolare. A queste condizioni, non vi sarebbe alcuna minaccia alla libertà economica.

La questione di un’eventuale minaccia si pone ora soltanto per le imprese che optano per una notifica individuale. Tale minaccia sarebbe tuttavia giustificata dal fatto che le autorità sono interessate a conoscere le spese dell’industria in materia di pubblicità, promozione e sponsorizzazione. Per le attività di prevenzione ed esecuzione sarebbe loro utile avere una panoramica degli importi investiti. L’ammontare delle spese pubblicitarie è un indicatore importante. Se diminuisce, significa che i divieti di pubblicità sono attuati. Questo potrebbe anche aiutare le autorità a individuare tutte le attività di pubblicità, promozione e sponsorizzazione non interessate dalle restrizioni o alle quali si dedicherebbe l’industria in violazione delle restrizioni. L’obbligo di comunicare tali spese può avere l’ulteriore vantaggio di dissuadere l’industria del tabacco dall’occuparsi di attività di pubblicità, promozione e sponsorizzazione che essa avrebbe potuto intraprendere in assenza di tale obbligo. Le autorità hanno un interesse pubblico preponderante rispetto all’interesse privato dell’industria nel mantenere segreti questi importi. Il principio di proporzionalità sembra quindi rispettato.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Con le nuove restrizioni che introduce in materia di pubblicità, promozione e sponsorizzazione nonché l’obbligo di notifica delle spese pubblicitarie, il presente avamprogetto è compatibile con gli impegni della Svizzera risultanti dagli accordi internazionali. Non contravviene agli impegni assunti dalla Svizzera nei confronti dell’Unione europea (UE) né agli obiettivi fissati nell’ambito della sua politica europea. In particolare, non esiste alcun accordo bilaterale tra la Svizzera e l’UE che implichi impegni in questo ambito.

In particolare, il presente avamprogetto è compatibile con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo41 conclusa a Nuova York il 20 novembre 1989 e approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembre 1996. La Convenzione è stata ratificata dalla Svizzera il 24 febbraio 1997 ed è entrata in vigore il 26 marzo 1997. La Convenzione non menziona esplicitamente la protezione dei fanciulli dalla pubblicità per il tabacco. Chiede tuttavia agli Stati parti di favorire l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere (art. 17 lett. e). Li esorta inoltre a riconoscere il diritto del fanciullo di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione (art. 24). Le restrizioni supplementari introdotte in

41 RS 0.107