Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine
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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8
1.12 Trasporto di veicoli a motore per mezzo di autoveicoli di lavoro
Situazione iniziale
Ai sensi dell’articolo 77 capoverso 1 ONC, sugli autoveicoli di lavoro (ad es. autogrù) e relativi rimorchi non può essere trasportata alcuna merce, salvo i carburanti e le parti integranti delle macchine nonché gli attrezzi e le attrezzature di lavoro. Nei cantieri, le imprese di costruzione impiegano autocarri con gru, piattaforme semoventi e altre macchine edili pesanti noleggiate da fornitori specializzati al di fuori della regione. Spesso l’operatore addetto necessita di un veicolo per recarsi al proprio domicilio o sul posto di lavoro. L’uso di veicoli da cantiere pesanti per i tragitti di lavoro si ripercuote in maniera negativa sia sull’ambiente sia in termini di inquinamento acustico e sollecitazione dell’infrastruttura.
La mozione Nantermod (18.3078 Autorizzare il rimorchio di autovetture con veicoli da lavoro33) incarica perciò il Consiglio federale di modificare le basi giuridiche in materia affinché le autovetture possano essere trainate come rimorchi dei veicoli di lavoro.
La nuova normativa proposta e relativa motivazione
In futuro i veicoli di lavoro potranno trainare veicoli a motore impiegati per la mobilità dell’operatore. Affinché anche i veicoli di lavoro con peso eccezionale (oltre 40 t) possano usufruire di questa possibilità, sarà consentito superare di 2,0 t il peso massimo legale e quello eccezionale della macchina per trasportare un veicolo a motore destinato alla mobilità dell’operatore. Continuerà tuttavia a non essere autorizzato un peso per asse superiore a 12 t per evitare effetti sfavorevoli sull’usura stradale. La regolamentazione proposta consente, in sostanza, il trasporto di un veicolo a motore su un rimorchio. In alternativa, allo stesso scopo, si potrà autorizzare il trasporto di un motoveicolo su un veicolo di lavoro (cfr. al riguardo n .1.11 Sistema di classificazione dei veicoli di lavoro).
Queste novità permettono alle imprese di costruzione di risparmiare e di ridurre l’impatto ambientale.
1.13 Velocità massima di 40 km/h per autoveicoli di lavoro agricoli e forestali
Situazione iniziale
L’associazione Lohnunternehmer Schweiz ha richiesto di consentire una velocità massima di 40 km/h per le raccoglitrici agricole, oggi classificate come «carri di lavoro agricoli e forestali» con velocità massima di 30 km/h. Durante il periodo di mietitura le macchine vengono sfruttate al massimo e i tempi di spostamento tra i luoghi di impiego, non produttivi, devono essere per quanto possibile brevi. Una velocità più elevata prolungherebbe dunque il tempo di utilizzo delle macchine, rendendole più redditizie. Nei Paesi confinanti la velocità massima può raggiungere 40 km/h, per cui la modifica rappresenterebbe allo stesso tempo un’armonizzazione delle prescrizioni.
In Svizzera, anche nelle zone rurali, le strade di collegamento spesso attraversano i centri abitati, dove è importante disporre di freni in grado di funzionare con forza e rapidità. Il motivo principale per cui finora il limite di velocità non è stato aumentato risiede nei requisiti di frenata inferiori delle macchine agricole e forestali. All’associazione richiedente era stato comunicato che il passaggio a 40 km/h presupporrebbe un inasprimento delle prescrizioni, la qual cosa avrebbe comportato un indesiderato ostacolo tecnico al commercio, essendo le macchine costruite in conformità con le norme europee.
Nell’agosto 2020 il Comitato europeo di normazione (CEN) ha pubblicato la norma EN 17344 «Macchine agricole - Veicoli agricoli e forestali semoventi - Requisiti di frenatura» che aumenta il livello di sicurezza dei sistemi di frenatura delle macchine agricole e forestali. La norma non è ancora ancora stata dichiarata come standard vincolante dall’UE, tuttavia è già applicabile su base volontaria. La tecnica di costruzione e la capacità dei sistemi di frenatura richiesti dalla norma non coincidono del tutto con quelli dei trattori con velocità di 40 km/h. Ad esempio, per la classe III (da 30 a 40 km/h) non tutti gli assi devono frenare e la forza frenante minima richiesta rispetto al peso del veicolo ammonta al 38 per cento (decelerazione
33 Consultabile su: https://www.parlament.ch/ > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca > Numero dell’affare > 18.3078 (https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183078). 16/46 ASTRA-D-9B893401/507