Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine

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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8

media 3,1 m/s2), mentre per i trattori è del 51 per cento (5,0 m/s2). Requisiti analoghi a quelli dei trattori sono previsti dalla norma per la classe IV (oltre 40 e fino a 60 km/h).

La nuova normativa proposta e relativa motivazione

La modifica proposta prevede di immatricolare le raccoglitrici agricole come «macchine semoventi agricole e forestali» con una velocità massima di 40 km/h nei casi in cui oltre ai requisiti di sicurezza già vincolanti sia soddisfatta anche la norma EN 17344. In base alla proposta è determinante la classe IV (oltre 40 km/h) che stabilisce requisiti analoghi rispetto ai trattori. Le macchine che non raggiungono questo livello di sicurezza possono continuare a essere immatricolate con una velocità massima di 30 km/h.

La proposta prevede che in relazione alle dimensioni di queste macchine si applichino le stesse prescrizioni valide per i trattori che circolano già a questa velocità, ossia per pneumatici larghi e determinati elementi una larghezza massima di 3,00 metri, per il resto della macchina di 2,55 m (art. 27 cpv. 1bisOETV). Mietitrebbiatrici e sminuzzatrici, la cui larghezza è di molto superiore ai 3,00 m, continueranno dunque a essere immatricolate con una velocità di non oltre 30 km/h. Anche per il carico per asse degli assi singoli motori, che per le raccoglitrici agricole e forestali può arrivare a 14,0 t (art. 95 cpv. 2 lett. b n. 1 OETV), sarà ancora richiesto un limite di 30 km/h, soprattutto per tutelare le strade.

Per guidare tali macchine sono richieste la licenza della categoria speciale F e un’età minima di 16 anni. L’associazione richiedente ritiene che si tratti di attrezzature per l’attività professionale. Non si intende procedere con una modifica delle prescrizioni in materia di patenti tale da consentire la guida di queste macchine a persone di 14 o 15 anni che hanno seguito un corso di guida di trattori riconosciuto dall’USTRA (licenza di condurre della categoria speciale G40)34. La disposizione sull’autorizzazione alla guida sarà precisata di conseguenza (art. 4 cpv. 3 P-OAC35). L’autorizzazione G40 consente dunque di guidare trattori aventi una velocità superiore a 30 km/h (fino a 40 km/h) o altri veicoli a motore immatricolati come eccezionali che possono però circolare solo a 30 km/h. Per via delle loro dimensioni, i veicoli eccezionali dispongono già di caratteristiche particolari anche a prescindere da un aumento della velocità. Per poter guidare le macchine più veloci, pertanto, non basterà la categoria G40 con età minima inferiore.

L’incremento di efficienza ottenibile con le raccoglitrici agricole passando da 30 a 40 km/h rappresenta un incentivo per la sostituzione delle macchine più datate. Poiché la superficie agricola utile rimarrà pressoché costante, non si prevede un incremento di queste macchine nonostante i veicoli nuovi siano sempre più interessanti. Si possono pertanto escludere ripercussioni negative sulla sicurezza stradale. La sostituzione delle macchine più vecchie con emissioni dei gas di scarico meno buone potrebbe avere senz’altro un impatto positivo sull’ambiente, che tuttavia andrebbe ad annullarsi per via di percorsi più lunghi.

1.14 Prescrizioni in materia di veicoli agricoli e forestali

Situazione iniziale

Le prescrizioni in materia di veicoli agricoli e forestali sono già allineate al diritto europeo sotto vari aspetti, in modo da garantire l’immatricolazione in Svizzera dei veicoli con omologazione europea. Le disposizioni dell’OETV sono rilevanti soprattutto per i produttori svizzeri con un numero di unità ridotto destinato al mercato interno e hanno un campo di applicazione meno ampio rispetto alle norme europee. Laddove, infatti, il diritto dell’UE lascia un certo margine interpretativo e sono necessarie regole specifiche legate al contesto svizzero (topografia, diffusione di proprietà tecniche), l’OETV prevede disposizioni approfondite e puntuali.

La nuova normativa proposta e relativa motivazione

Gli elevati requisiti di efficacia degli impianti di frenatura per circolare sulle strade, fuori strada possono comportare rischi. Per applicare una forza frenante elevata occorre un fondo aderente, altrimenti le ruote

34 Cfr. art. 4 cpv. 3 OAC.

35 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione, RS 741.51. 17/46 ASTRA-D-9B893401/507