Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8
frenate sbandano in modo incontrollato. Per i lavori svolti in pendenza, frequenti in Svizzera, ciò può essere causa di incidenti. Nonostante i rimorchi con omologazione UE dispongano di appositi dispositivi, la normativa europea non disciplina la questione in modo accurato. A livello nazionale sarà esplicitamente consentito ridurre l’efficacia frenante dei rimorchi di lavoro durante le attività lavorative. Misure tecniche di attenuazione dei rischi (ripristino automatico) eviteranno incidenti stradali dovuti a una forza frenante insufficiente.
Le prescrizioni europee relative ai parafanghi dei rimorchi agricoli e forestali non sono ancora state recepite nel diritto nazionale. In base all’OETV si ritiene sufficiente il rispetto dei requisiti europei in materia. Per individuare e interpretare correttamente le norme rilevanti è tuttavia necessario disporre di conoscenze approfondite dei regolamenti UE. Le disposizioni devono pertanto essere inserite in modo equivalente nell’OETV raggruppandole in un unico punto.
1.15 Deroga all’obbligo di immatricolazione per carri di lavoro con velocità di 6 km/h
Situazione iniziale
In base alla legge sulla circolazione stradale l’immatricolazione dei veicoli a motore è sostanzialmente obbligatoria. Il Consiglio federale può tuttavia escludere dall’obbligo i veicoli di potenza o velocità ridotte e quelli usati raramente sulle strade pubbliche (art. 25 cpv. 1 lett. a LCStr). Sono citati in modo esplicito le macchine semoventi e i carri con motore (art. 25 cpv. 1 lett. d LCStr). Anche i veicoli senza obbligo di immatricolazione devono essere conformi a tutte le prescrizioni tecniche applicabili e consentire un uso e una circolazione sicuri (art. 29 LCStr).
I carri di lavoro sono veicoli costruiti appositamente per effettuare lavori, come ad esempio escavatori, mietitrebbiatrici e piattaforme elevatrici mobili, aventi una velocità massima per costruzione di 30 km/h (art. 13 cpv. 3 lett. b OETV). L’Associazione svizzera fornitori di piattaforme (VSAA) ha richiesto di esonerare dall’obbligo di immatricolazione i carri di lavoro con velocità limitata a 6 km/h, soprattutto a causa delle complicazioni per commercianti e proprietari risultanti dai collaudi di immatricolazione. L’attenzione è posta sulle piattaforme di lavoro elevabili, necessarie ad esempio per la pulizia e la manutenzione di edifici e manufatti. Per raggiungere il luogo di impiego vengono caricate; con il proprio dispositivo di propulsione circolano più volte solo intorno agli oggetti dove sono impiegate. Tuttavia, le strade e le aree in cui operano sono solitamente considerate spazi pubblici ai sensi della legislazione in materia di circolazione stradale.
La normativa proposta è comparabile a quella per le macchine edili destinate agli spostamenti all’interno di un’azienda che circolano sulle strade pubbliche. In virtù del vigente articolo 72 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione (OAC)36 i veicoli di lavoro utilizzati in cantieri stradali delimitati ma non completamente chiusi al traffico sono già esentati dall’immatricolazione. Non sono pertanto soggetti all’obbligo di collaudo prima dell’immatricolazione né di esame successivo quinquennale presso un ufficio della circolazione stradale, previsti invece per i veicoli di lavoro dotati di targhe e licenza di circolazione. Devono però disporre di un’apposita assicurazione di responsabilità civile ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 dell’ordinanza del 20 novembre 1959 sull’assicurazione dei veicoli (OAV)37. Al momento dell’immatricolazione le autorità verificano la presenza di targhe e licenza di circolazione per i veicoli che devono esserne muniti (attestato d’assicurazione). In conformità con l’articolo 32 capoverso 1 OAV, anche per le macchine per la costruzione di strade prive di licenza di circolazione e targhe deve essere depositato un attestato d’assicurazione prima dell’utilizzo.
La nuova normativa proposta e relativa motivazione
I carri di lavoro con velocità massima per costruzione di 6 km/h saranno generalmente esentati dall’obbligo di immatricolazione (estensione dell’elenco delle eccezioni di cui all’art. 72 cpv. 1 OAC, nuova lett. m). Considerato l’attuale parco veicoli, la modifica interesserebbe circa 450 veicoli, mantenendo la situazione invariata per il 99 per cento dei carri di lavoro.
36 RS 741.51
37 RS 741.31 18/46 ASTRA-D-9B893401/507