Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine

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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8

Con la soppressione dell’obbligo di immatricolazione verranno meno anche i collaudi effettuati da esperti della circolazione qualificati. Spetterà dunque a chi mette in circolazione i veicoli e ai rispettivi proprietari garantire il pieno e costante rispetto delle prescrizioni vigenti, come ad esempio l’applicazione sul retro del veicolo di un contrassegno indicante la velocità massima dello stesso. Oltre ai requisiti tecnici dell’OETV, trova applicazione la legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro;38 art. 1 cpv. 3 LCStr).

Per questi veicoli non sarà più necessaria un’assicurazione di responsabilità civile conforme alla LCStr. Saranno anch’essi soggetti all’articolo 38 OAV secondo uno specifico capoverso di nuova introduzione (art. 38 cpv. 1 lett. e P-OAV). Per maggiore chiarezza il titolo del secondo capitolo della parte terza («Carri a mano provvisti di motore, monoassi e ciclomotori leggeri, sedie a rotelle») sarà integrato nel modo seguente: «Carri a mano provvisti di motore, monoassi e ciclomotori leggeri, sedie a rotelle, carri di lavoro con velocità massima di 6 km/h».

Con l’esenzione dall’immatricolazione non sarà possibile identificare il proprietario del veicolo (ad es. in caso di sosta vietata), né saranno più eseguiti controlli ufficiali sull’effettiva copertura assicurativa al momento della messa in circolazione. Ciò significa che in caso di sinistro in assenza di copertura assicurativa sarà il Fondo nazionale di garanzia (FNG) ad assumersi i costi delle parti lese secondo quanto previsto dall’articolo 53a lettera b OAV. Qualora il FNG non riesca a reclamare dal proprietario tutti i costi sostenuti, saranno utilizzati a tal fine i contributi degli altri assicurati per la responsabilità civile.

Il peso totale dei veicoli in questione non è limitato, a fronte, tuttavia, di una velocità ridotta (a passo d’uomo). Quando si rilevano gli incidenti stradali non si fanno distinzioni tra le velocità massime dei carri di lavoro (fino a 30 km/h). Considerando gli incidenti degli ultimi anni, è possibile fare solo una stima approssimativa riguardo al coinvolgimento di questi veicoli. Procedendo con una ripartizione uniforme degli eventi, i carri a motore con velocità fino a 6 km/h sarebbero coinvolti circa una volta ogni due anni, frequenza che sale a circa una volta ogni 50 anni per gli incidenti mortali.

1.16 Sbalzo anteriore

Situazione iniziale

Con sbalzo anteriore si intende la distanza tra il centro del volante e il punto più anteriore del veicolo. È un elemento rilevante per la sicurezza stradale perché agli incroci il traffico sulla strada trasversale deve essere visibile prima che la parte anteriore del proprio veicolo vi sporga.

La revisione dell’OETV entrata in vigore il 1°febbraio 2019 ha consentito ai veicoli a motore agricoli e forestali e ai trattori industriali impiegati a scopo agricolo e forestale nonché agli autoveicoli di lavoro di sporgere fino a cinque metri con gli attrezzi accessori montati temporaneamente (art. 112 cpv. 6 in combinato disposto con art. 131 cpv. 5 OETV, risp. art. 164 cpv. 1 OETV). Questa evoluzione è stata resa possibile dall’arrivo sul mercato di innovativi sistemi a telecamera e monitor, che garantiscono al conducente una sufficiente visibilità trasversale in corrispondenza di incroci o sbocchi. In precedenza, lo sbalzo anteriore di questo genere di veicoli era limitato a quattro metri (art. 112 cpv. 5 OETV in combinato disposto con art. 131 cpv. 4 OETV), che sono passati a cinque con la revisione. Le parti di veicoli o le attrezzature di lavoro che sporgono per più di tre metri devono essere dotate di specchi retrovisori laterali. Questa norma è stata in linea di massima mantenuta con la revisione del 2019 integrando il requisito del sistema a telecamera e monitor, che va montato in caso di sbalzo anteriore superiore ai quattro metri.

Nel 2020 la Conferenza degli ingegneri cantonali (CIC) si è rivolta all’USTRA contestando il fatto che i trattori industriali impiegati negli spazi pubblici per le attività di manutenzione non sono soggetti alle stesse prescrizioni e pertanto non avrebbero diritto a uno sbalzo anteriore fino a cinque metri per gli attrezzi accessori montati temporaneamente. Sarebbe in parte impossibile e in alcuni casi pericoloso fissare tali attrezzi sul luogo di impiego per poter rispettare le norme vigenti durante il tragitto. Stando alla CIC, il superamento dei quattro metri è dovuto soprattutto agli attrezzi di dimensioni più elevate.

38 RS 930.11 19/46 ASTRA-D-9B893401/507