Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine
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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8
La nuova normativa proposta e relativa motivazione
La presente proposta di revisione accoglie la richiesta della CIC. D’ora in poi anche gli attrezzi accessori montati temporaneamente sui veicoli impiegati negli spazi pubblici per attività di manutenzione potranno sporgere fino a cinque metri. Beneficeranno dunque di prescrizioni analoghe a quelle in vigore dal 2019 per i veicoli impiegati a scopo agricolo e forestale e gli autoveicoli di lavoro.
Allo stesso tempo le ampie disposizioni che disciplinano lo sbalzo anteriore sono riorganizzate e riunite nell’articolo 94 capoversi 1quatere 1quinquies. Le dimensioni massime dello sbalzo anteriore potranno ammontare a quattro metri non solo per gli autoveicoli di lavoro e i veicoli impiegati a scopi agricoli e forestali, bensì in generale per tutti gli autoveicoli. Lo sbalzo anteriore di automobili, autofurgoni, autocarri e autobus non supera mai i tre metri finora autorizzati; gli autocarri a cassone ribaltabile (dumper) possono tuttavia raggiungere tali lunghezze. Nel caso in cui vengano superati i tre metri, devono essere montati specchi retrovisori laterali, perciò, allo scopo di semplificare le prescrizioni, l’attuale limite di tre metri non è necessario.
1.17 Sostituzione di unità di propulsione sui veicoli d’epoca
Situazione iniziale
Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 OETV le modifiche sostanziali ai veicoli già in circolazione devono essere eseguite secondo le prescrizioni tecniche vigenti in quel momento, con riferimento a tutti i componenti interessati da tali modifiche. Questa norma intende evitare che, di fatto, venga assemblato un nuovo veicolo partendo da componenti che beneficiano di prescrizioni in materia di sicurezza ed emissioni superate e meno efficaci. La disposizione secondo cui l’installazione di un’unità di propulsione è considerata una modifica sostanziale è entrata in vigore il 1° maggio 2012 (art. 4 cpv. 3 lett. a OETV). In caso di sostituzione del motore di un veicolo d’epoca con uno di un periodo diverso ciò implica il rispetto delle prescrizioni più recenti relative alle emissioni dei gas di scarico. Tuttavia, il montaggio sui veicoli più vecchi non è di fatto realizzabile per via della sempre maggiore complessità di collegamento degli odierni sistemi di propulsione. Per questo motivo il gruppo propulsore di un veicolo d’epoca è di solito sostituito con motori risalenti allo stesso periodo, con conseguente assenza di miglioramenti in termini di emissioni. L’industria dei veicoli richiede la possibilità di poter utilizzare, al posto degli originali, altri motori a combustione interna più moderni e a basse emissioni, anche se non soddisfano le norme sui gas di scarico più recenti.
Anche l’installazione di un motore elettrico in sostituzione di uno a combustione interna non risulta possibile con una spesa adeguata. Occorrerebbe fornire le prove della sicurezza elettrica e della compatibilità elettromagnetica in conformità con le norme aggiornate. La prima richiede dei test nell’ambito dei quali la struttura del veicolo o i componenti da installare (soprattutto batterie) verrebbero deformati e distrutti. Solo la verifica della compatibilità elettromagnetica è possibile senza arrecare danni.
La nuova normativa proposta e relativa motivazione
La normativa deve essere adattata. La proposta posta in consultazione consente, ad esempio, di installare un altro motore più recente su un veicolo d’epoca nel rispetto di una norma sui gas di scarico minima definita. Nel caso in cui vengano montati motori ad accensione comandata su veicoli con prima immatricolazione precedente al 1°gennaio 1997, dovranno essere rispettate almeno le prescrizioni sui gas di scarico vigenti a partire dal 1°ottobre 1996 per veicoli simili. Per le automobili si tratta della norma Euro 2. Tali motori da un lato presentano uno standard notevolmente migliore in termini di emissioni rispetto alla maggior parte dei motori originali più vecchi e dall’altro possono effettivamente essere montati sui veicoli più datati con un onere economico accettabile. A livello pratico si assisterà a un significativo miglioramento delle emissioni dei veicoli d’epoca trasformati. L’adeguamento riguarda solo i motori ad accensione comandata. La sostituzione delle unità di propulsione a diesel continuerà a essere soggetta alla norma sui gas di scarico più recente, l’unica a garantire una depurazione efficace dei gas di scarico dei motori diesel.
Per passare ai motori elettrici saranno consentiti metodi alternativi per i necessari collaudi. I veicoli immatricolati per la prima volta precedentemente al 1° gennaio 1997 dovranno soddisfare almeno le
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