Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine

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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8

prescrizioni sulla sicurezza elettrica in vigore il 1° ottobre 1996. La base giuridica di riferimento è la versione allora vigente del regolamento UNECE n. 10039 (versione originaria; serie d’emendamento 00), che tuttavia non conteneva norme sulla sicurezza di installazione delle batterie. A tal fine si potranno applicare per analogia i collaudi relativi al fissaggio dei serbatoi di carburante di cui ai regolamenti UNECE 67/0340 (cap. 17.4.6) e 115/0241 (allegato 5). In questo modo si autorizza una procedura senza la distruzione della struttura del veicolo e delle batterie, metodo praticato ad esempio anche da alcuni organi di controllo tedeschi. Si potrà inoltre adottare un procedimento semplificato anche per verificare la sicurezza elettrica dei veicoli trasformati, purché i componenti impiegati siano certificati in tal senso. Tutte le procedure di verifica utilizzate dovranno garantire un livello di protezione equivalente a quello prescritto in origine.

La nuova normativa proposta è intesa a tenere conto della richiesta espressa più volte dall’industria automobilistica e da privati, oltre a sostenere il passaggio alla propulsione elettrica. Avrà ripercussioni positive anche sull’ambiente in quanto nella pratica non verranno più montati solamente vecchi motori d’epoca, ma anche motori a combustione più recenti con sistemi di depurazione dei gas di scarico più avanzati oppure motori elettrici a emissioni zero. Sarà inoltre più semplice da gestire per le autorità di esecuzione.

1.18 Esame successivo eccezionale in caso di modifiche ai veicoli – sistema cantonale congiunto e liberalizzazione per cerchioni compatibili

Situazione iniziale

Prima di un ulteriore impiego nella circolazione, le modifiche sostanziali ai veicoli sono soggette a un esame successivo ufficiale (art. 34 cpv. 2), per il quale le autorità di esecuzione cantonali hanno elaborato direttive comuni (direttiva asa42 sulla modifica di veicoli a motore, disponibile in francese).

Ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 lettera f OETV, sono ammessi solo i cerchioni che presentano le dimensioni precise definite dal costruttore. Tutti gli altri cerchioni (anche di misure intermedie) sottostanno a un esame successivo eccezionale, che secondo la direttiva asa vigente può venire meno qualora sussista una dichiarazione di idoneità del relativo costruttore. L’associazione dei servizi della circolazione ha richiesto di liberalizzare l’obbligo di esame successivo per i cerchioni non omologati dal costruttore.

Nel caso in cui venga modificata anche la carreggiata, è necessaria una dichiarazione di idoneità del costruttore del veicolo (art. 56 cpv. 1 OETV). Fanno eccezione le modifiche alla larghezza della carreggiata entro un totale massimo del 2 per cento se dovute a cerchioni con offset diverso (art. 56 cpv. 3 OETV).

La nuova normativa proposta e relativa motivazione

Nell’OETV viene esplicitato che l’esame successivo di veicoli modificati si svolge secondo un sistema congiunto dei Cantoni (art. 34 cpv. 2 parte introduttiva P-OETV). In questo modo si sancisce nel diritto federale l’obbligo di una procedura uniforme a livello nazionale per le autorità di esecuzione che dovranno eseguire l’esame successivo eccezionale, consolidando le direttive asa relative alle modifiche dei veicoli a motore.

Si ottempera inoltre alla richiesta dell’asa di non assoggettare più all’obbligo di esame successivo eccezionale le variazioni degli offset rientranti nelle dimensioni dei cerchioni previste dal costruttore

39 Regolamento UNECE n. 100, del 23 agosto 1996, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli elettrici a batteria per quanto concerne le condizioni applicabili alla costruzione e alla sicurezza funzionale (Add.99).

40 Regolamento UNECE n. 67, del 1° giugno 1987, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di: I equipaggiamenti speciali di veicoli a motore delle categorie M e N nel cui sistema di propulsione vengono impiegati gas liquidi; II veicoli delle categorie M e N dotati di un equipaggiamento speciale per l’impiego di gas liquidi in un sistema di propulsione per quanto concerne l’installazione di detto equipaggiamento; modificato dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 13 novembre 1999 (Add.66 Rev.1), inclusi tutti gli emendamenti seguenti fino a: serie d’emendamento 01, complemento 10, in vigore dal 10 ottobre 2012 (Add.66 Rev.3).

41 Regolamento UNECE n. 115, del 30 ottobre 2003, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di: I sistemi specifici di adattamento per gas di petrolio liquefatto (GPL) da impiegare nel sistema di propulsione dei veicoli a motore; II sistemi specifici di adattamento per gas naturale compresso (GNC) da impiegare nel sistema di propulsione dei veicoli a motore; modificato da ultimo dal complemento 5, in vigore dal 15 luglio 2013 (Add.114 Rev.1).

42 asa: Associazione dei servizi della circolazione. 21/46 ASTRA-D-9B893401/507