Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine

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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8

(art. 34 cpv. 2 lett. f P-OETV). Il montaggio dei cerchioni compatibili prevede in alcuni casi dei distanziali. Le modifiche della larghezza della carreggiata eseguite per mezzo di distanziali saranno equiparate a quelle dovute agli offset. In caso di modifica della carreggiata totale non superiore al 2 per cento, la dichiarazione di idoneità del costruttore non sarà più necessaria nemmeno per i distanziali (art. 56 cpv. 3 P-OETV). La nuova normativa ridurrà gli oneri a carico dei servizi della circolazione (esame successivo) e dell’industria (dichiarazione di idoneità), consentendo un’esecuzione semplice.

1.19 Potere di emanare disposizioni esecutive

Situazione iniziale

Con l’emanazione dell’OETV, il Consiglio federale ha trasferito al dipartimento competente (in origine il DFGP, oggi il DATEC) il potere di emanare istruzioni e disciplinare i dettagli (art. 220 cpv. 1 OETV). La delega è allo stesso tempo la frase introduttiva di un elenco di fattispecie che vanno o possono essere disciplinate in tal senso. A seconda dell’interpretazione, si tratta pertanto di un incarico di emanare norme connesse a un oggetto specifico o dell’autorizzazione, qualora necessario, a stabilire ulteriori dettagli, come nei casi elencati.

Non è chiaro quali siano le modalità con cui il DATEC può applicare questa norma di delega e se, come sporadicamente praticato in passato, si può trasferire all’ufficio tecnico competente la regolamentazione di fattispecie di modesta entità. Nel quadro dell’esame giuridico di una nuova ordinanza del DATEC concernente le luci blu43, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha valutato anche la disposizione relativa al conferimento della competenza, giungendo alla conclusione che la norma necessitasse di una rielaborazione e di un allineamento alle esigenze attuali.

Non tutte le tematiche elencate all’articolo 220 capoverso 1 lettere a-g OETV necessitano ancora oggi di una regolamentazione dettagliata da parte del DATEC né sono riportate norme importanti. Fino alla fine degli anni Novanta, inoltre, le questioni tecniche venivano precisate all’interno di circolari destinate ai governi cantonali e alle cerchie interessate. Lo stato giuridico di tali istruzioni richiede sempre più spesso chiarimenti, suggerendo l’esigenza di una nuova regolamentazione delle competenze su diversi livelli.

La nuova normativa proposta e relativa motivazione

Le prescrizioni tecniche sui veicoli sono soggette a una rapida evoluzione. Per affrontare nuove questioni è pertanto spesso necessario comunicare rapidamente norme vincolanti, a volte solo temporanee. Un elenco di temi a livello di ordinanza rischia di diventare presto obsoleto e ostacolare le innovazioni, motivo per cui è soppressa la menzione dei singoli oggetti disciplinati.

In base alle ripercussioni per i privati e le autorità di esecuzione, istruzioni e ordinanze dipartimentali vanno discusse nell’ambito di una procedura di consultazione oppure sottoposte all’esame delle parti coinvolte. Chi è estraneo a tali questioni riconosce comunque l’entità dell’attività legislativa a livello di dipartimento e uffici anche in assenza di un elenco esplicito delle fattispecie a livello di ordinanza. A seconda della portata della normativa, la competenza dovrà essere delegata al dipartimento o all’ufficio competente secondo il seguente schema, in conformità con l’articolo 48 capoverso 1 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione44 (LOGA) e con l’articolo 106 capoverso 1 LCStr:

- La delega delle competenze per l’emanazione di ordinanze e istruzioni da parte del DATEC è

riformulata nell’articolo 220 capoverso 1 P-OETV. L’emanazione di atti normativi subordinati punta a concretizzare singole disposizioni dell’OETV a seconda delle esigenze, a vantaggio della certezza del diritto e dell’applicazione uniforme della normativa. È inoltre inserita la norma di delega per la regolamentazione dei dettagli delle prescrizioni che comportano il rilascio di permessi. Laddove necessario, sarà così possibile intervenire in modo mirato per precisare ulteriormente le condizioni di autorizzazione. Nei limiti della norma di delega si potranno anche imporre obblighi o concedere diritti.

43Ordinanza del DATEC del 27 settembre 2019 concernente le luci blu e gli avvisatori a due suoni alternati, RS 741.438.

44 RS 172.010

22/46 ASTRA-D-9B893401/507