Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine
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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8
- Nell’articolo 220 capoverso 4 P-OETV è attribuita all’USTRA la facoltà di regolamentare i dettagli
concernenti l’esecuzione. Si tratta di linee guida (istruzioni USTRA) destinate alle autorità di esecuzione su come gestire fattispecie concrete (ordinanze amministrative). Le questioni affrontate riguardano, ad esempio, le procedure esecutive o gli strumenti di controllo impiegati. Le disposizioni dell’USTRA possono anche contribuire ad armonizzare l’esecuzione comunicando una pratica di emanazione consolidata di altre autorità come standard vincolante (best practice).
- Nell’articolo 220 capoverso 5 P-OETV è delegata all’USTRA la competenza di concedere deroghe
alle prescrizioni tecniche per determinate situazioni, ad esempio per i veicoli che entrano in Svizzera in circostanze particolari (ad es. proprietà privata per trasloco) o che vi sono stazionati solo a tempo determinato (ad es. veicoli di esportazione). I veicoli provenienti da mercati terzi (soprattutto USA o Giappone) dispongono di standard elevati in materia di protezione ambientale e sicurezza. Tuttavia, non sempre sono dotati di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida equivalenti a quelli richiesti nell’UE e in futuro anche in Svizzera, che per di più solitamente non possono essere montati a posteriori. In mancanza di un’apposita normativa, tali veicoli non potranno più essere immatricolati in Svizzera e dovranno essere lasciati ripartire verso il Paese di origine.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Le modifiche proposte sono conformi al diritto UE e alle norme tecniche ONU armonizzate. Nello specifico, vengono recepiti dalla normativa europea l’obbligo di equipaggiare i veicoli con sistemi avanzati di assistenza alla guida e un registratore dati incidenti, i requisiti di sicurezza della carrozzeria (protezione di passeggeri e pedoni), le prescrizioni di sicurezza e antincendio per gli autobus, le disposizioni sull’installazione dei tachigrafi e le prescrizioni tecniche relative ai veicoli automatizzati. L’unica deroga al diritto europeo riguarda l’etichetta per gli pneumatici invernali (n. 2.1). Di seguito saranno illustrate nel dettaglio le particolarità. Laddove non sono disponibili norme a livello internazionale, la comparazione fa riferimento a quelle nazionali dei Paesi limitrofi.
2.1 Etichetta di avvertenza per pneumatici invernali
La disposizione che consente di montare pneumatici invernali anche se non sono adatti alla velocità massima raggiungibile dal veicolo è in linea con la normativa europea. Tuttavia, in questo caso nell’UE si deve apporre un’etichetta visibile al conducente indicante la velocità di cautela raggiungibile con gli pneumatici montati. La normativa svizzera proposta (cfr. n. 1.9) deroga a questo principio per il traffico interno.
2.2 Rimorchi con dispositivo di propulsione
Al momento nell’UE i rimorchi per gli autoveicoli (semplici veicoli stradali) sono considerati veicoli non semoventi. I dispositivi di propulsione non sono tuttavia vietati per i rimorchi di veicoli agricoli e forestali. A livello internazionale si stanno discutendo prescrizioni più avanzate per i rimorchi dei veicoli commerciali pesanti, in particolare per i semirimorchi. I motori elettrici ausiliari per i rimorchi pesanti possono contribuire a ridurre le emissioni di CO2 nel trasporto stradale assistendo il motore convenzionale dei rispettivi veicoli trattori. La Svizzera non prevede di intervenire in modo isolato sulle norme tecniche dei veicoli. La proposta di modifica di cui al numero 1.7 si limita a eliminare il divieto di propulsione propria dalla definizione dei «rimorchi», per l’utilizzo di tali dispositivi sui rimorchi si farà riferimento al diritto europeo.
2.3 Peso rimorchiabile dei quad cingolati
Nell’UE i veicoli a quattro ruote di piccole dimensioni (spesso chiamati quad) possono essere omologati come veicoli di categoria L o, di recente, anche come trattori. Per i veicoli di categoria L è ammessa, come in Svizzera, una massa rimorchiabile pari al massimo al 50 per cento del peso in ordine di marcia del veicolo (regolamento delegato (UE) 44/201445, all. XI, appendice 1, pt. 2.5). Per i trattori il diritto
45 Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione del 21 novembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 25 del 28.01.2014, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/295, GU L 56 del 28.2.2018, pag. 1. 23/46 ASTRA-D-9B893401/507