Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine

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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8

europeo non contempla invece alcuna sostanziale limitazione del peso rimorchiabile; il costruttore è libero di fissare la sua garanzia. L’allentamento proposto nella legislazione svizzera per i quad cingolati (n. 1.8) si inserisce dunque tra le possibilità del diritto internazionale.

2.4 Autoveicoli di lavoro: sistema di classificazione

Non esistono prescrizioni armonizzate a livello internazionale per classificare le macchine semoventi. Anche le agevolazioni e gli incentivi che possono derivarne sono in genere disciplinati dai singoli Stati. I criteri di classificazione svizzeri sono modificati, tra l’altro, per poter classificare in modo più uniforme i veicoli di lavoro stranieri in entrata in Svizzera (n. 1.11). A tal fine, il personale doganale deve basarsi sulle indicazioni riportate nei documenti di immatricolazione e sull’aspetto del veicolo. I criteri vigenti contengono formulazioni che lasciano un certo margine di interpretazione, il che può portare a classificazioni differenti quando il tempo a disposizione è poco. La classificazione si fonderà pertanto in larga misura su criteri documentati, in particolare i dati relativi al peso.

2.5 Carri di lavoro con velocità massima di 6 km/h: impiego senza targa e licenza di circolazione

Nell’UE non esistono prescrizioni di immatricolazione uniformi per i veicoli lenti, per cui anche i Paesi limitrofi dispongono di agevolazioni diverse in materia. La modifica proposta (n. 1.15) non comporterà tuttavia nuovi ostacoli per i veicoli di questo segmento utilizzati nel traffico transfrontaliero.

2.6 Velocità di 40 km/h per macchine semoventi agricole e forestali

Le prescrizioni europee in materia di sicurezza delle macchine consentono già una velocità massima più elevata rispetto a quella attualmente in vigore in Svizzera per le raccoglitrici agricole. Nell’UE non sono tuttavia disponibili prescrizioni di immatricolazione uniformi. La modifica proposta (n. 1.13) consente di avvicinarsi alle norme vigenti nei Paesi confinanti e di stabilire requisiti più uniformi per i lavori conto terzi in ambito transfrontaliero.

2.7 Efficacia frenante dei rimorchi di lavoro agricoli e forestali

Le norme europee relative ai freni dei rimorchi agricoli e forestali non ammettono, in linea di massima, alcun dispositivo in grado di ridurne l’efficacia al di sotto dei requisiti minimi. Eppure, i costruttori e le autorità addette all’omologazione in territorio europeo hanno cominciato a prevedere valvole simili per la circolazione fuoristrada. In assenza di una norma europea esplicita, nel diritto svizzero occorre inserire una disposizione concreta per i rimorchi agricoli e forestali che fissi al contempo delle condizioni per la riduzione dei rischi (n. 1.14).

2.8 Sostituzione di gruppi propulsori nei veicoli d’epoca

L’installazione di unità di propulsione differenti in veicoli d’epoca già in circolazione non è disciplinata a livello internazionale. La nuova regolamentazione proposta per la Svizzera (n. 1.17) si basa sulle norme austriache e soprattutto tedesche in materia di montaggio di motori elettrici, che garantiscono specifiche agevolazioni per i requisiti di collaudo.

3 Attuazione

Le disposizioni possono essere attuate con le strutture federali e cantonali esistenti.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Sostituzione di espressioni

Cpv. 1: è aggiornato il rimando al regolamento UE sulla sicurezza generale.

24/46 ASTRA-D-9B893401/507