Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine
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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8
L’articolo 7 capoverso 7 prevede inoltre che nel calcolo del carico utile si continui a non tenere conto delle batterie di trazione dei veicoli di categoria L. A seguito dell’abrogazione del capoverso 7, deve essere soppresso anche il corrispondente rimando nel capoverso 5.
Art. 9 cpv. 5
Cpv. 5: in seguito alla modifica degli articoli 161 e 163 P-OETV (velocità massima degli autoveicoli di lavoro agricoli e forestali di 40 km/h), «carri di lavoro» viene sostituito con «autoveicoli di lavoro».
La disposizione contiene la definizione dei veicoli di lavoro agricoli e forestali, riporta un elenco dei tipi di veicoli interessati e rimanda agli articoli 161 e 207 OETV per quanto riguarda la velocità massima autorizzata. Con la modifica proposta, oltre ai carri di lavoro che per definizione hanno una velocità massima di 30 km/h, anche le macchine semoventi più veloci potrebbero essere considerate veicoli agricoli e forestali. Venendo meno la differenziazione tra carri e macchine, in futuro sarà indicata soltanto la tipologia degli «autoveicoli di lavoro» comprendente entrambe le sottocategorie.
Art. 11 cpv. 1
I termini «cucina» e «sala di controllo» sono aggiunti all’elenco degli esempi di interni adibiti a locale.
Art. 13 cpv. 1 e 2 lett. a, b e c
Cpv. 1: la definizione di autoveicoli di lavoro è riformulata, pur continuando a includere tutti gli autoveicoli immatricolati in questa categoria. Il riferimento agli autoveicoli di trasporto è inteso a chiarire che la classificazione come autoveicoli di lavoro rappresenta una lex specialis. Un autoveicolo che non soddisfi completamente i criteri sarà dunque classificato automaticamente come autoveicolo di trasporto. Ad esempio, un trattore a sella, che nel carico della sella ha sempre anche una capacità di trasporto, sarà sempre un autoveicolo di trasporto. Anche per gli autoveicoli il cui interno è adibito a locale (ad es. officina, servizio di affilatura coltelli, centro di produzione televisiva, studi medici) vale l’equiparazione agli autoveicoli di trasporto dell’articolo 11 capoverso 1 OETV.
Gli autoveicoli di lavoro si basano spesso sui telai degli autocarri, attrezzi di lavoro e macchine vengono saldamente fissati al veicolo per la funzione prevista che è inserita nella licenza di circolazione come forma della carrozzeria. L’impiego del veicolo per finalità di trasporto sarà escluso dalle caratteristiche progettuali (come oggi) o dall’attrezzatura di lavoro installata in modo permanente in base alla funzione della macchina. Non sono considerate attrezzature di lavoro in tal senso, ad esempio, gli apparecchi da ufficio, le installazioni da cucina o laboratorio, i pannelli di controllo per la gestione e la sorveglianza di attività esterne al veicolo (ad es. ispezione televisiva di canalizzazioni) perché sono le persone a utilizzare questi strumenti e pertanto è determinante la definizione di interno adibito a locale.
Gli scompartimenti privi di una funzione univoca o adibiti al trasporto di attrezzature di lavoro mobili o universali, utilizzabili a prescindere dal veicolo in questione (ad es. generatori di corrente, apparecchi per la pulizia, motoseghe), sono considerati spazi di carico e comportano in ogni caso la classificazione come autoveicoli di trasporto così come altri vani non necessari per l’attività svolta dalla macchina (ad es. guardaroba, sala ricreazione).
Lett. a: continuerà ad essere ammessa una capacità di trasporto finalizzata a mantenere la funzionalità e l’autonomia della macchina. Le attrezzature di lavoro che possono essere impiegate in modo indipendente dal veicolo e i componenti di altri veicoli di lavoro non sono considerati attrezzi. L’elenco è ampliato con il concetto di «materie prime di consumo» al fine di armonizzare la disposizione con la normativa europea concernente i veicoli agricoli e forestali. Il peso destinato a questo scopo è limitato al 10 per cento del peso totale per evitare di creare incentivi sbagliati. Per determinare il peso totale in fase di esame di immatricolazione si dovrà dunque partire dal peso a vuoto, che si presuppone corrispondere almeno al 90 per cento del peso totale.
Lett. b: in adempimento della mozione Nantermod (18.3078 Autorizzare il rimorchio di autovetture con veicoli da lavoro), alcuni autoveicoli di lavoro potranno trainare un veicolo a motore. Soddisfano i requisiti necessari i veicoli utilizzati per lavori stazionari di lunga durata (ad es. gru mobili), per i quali il peso rimorchiabile autorizzato potrà raggiungere al massimo 2000 kg e il carico d’appoggio di un rimorchio ad asse centrale 150 kg, il che risulta sufficiente per trasportare un’automobile. Per l’autoveicolo di lavoro potrà essere autorizzata soltanto una capacità di carico per il trasporto di un motoveicolo, limitata
26/46 ASTRA-D-9B893401/507