Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine
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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8
come il carico d’appoggio a 150 kg. L’immatricolazione presuppone un fissaggio solido per il veicolo a due ruote (ad es. punti di ancoraggio) e l’attrezzatura per caricarlo (ad es. rampa, struttura di sollevamento ausiliaria).
I pesi di cui alle lettere a e b potranno essere sommati, cosicché il carico utile potrà essere al massimo di 4,15 t, ovvero 6,15 t se sommato al peso rimorchiabile (esempio: autoveicolo di lavoro a cinque assi senza permesso speciale con peso totale di 40 t). Restano invariate le garanzie del costruttore e i limiti di peso massimo autorizzati per legge.
Il requisito secondo cui la struttura deve essere destinata allo svolgimento di lavori è soddisfatto anche dai veicoli porta attrezzi (ad es. sollevatori telescopici), costruiti esclusivamente per prendere e azionare le attrezzature di lavoro diverse funzioni (ad es. forca da carico, pinze per balle, pale caricatrici, spazzatrici). Per questi veicoli non sarà necessario inserire nella licenza di circolazione una funzione specifica data la variabilità dei lavori eseguibili. Le superfici di carico potranno essere presenti e utilizzate unicamente per trasportare attrezzi, componenti di macchine, materie prime sussidiarie e di consumo. Le disposizioni vigenti vietano di fissare dispositivi di trasporto quali cisterne e superfici di carico al sistema di cambio rapido senza esame successivo. Poiché ogni attrezzatura di lavoro ha un peso diverso, anche il peso totale varia di conseguenza e per determinarlo occorre partire dal peso a vuoto senza gli attrezzi montati. Questa rivalutazione dei veicoli porta-attrezzi comporta la modifica dei rapporti tra forma della carrozzeria e tipo di veicolo definiti nell’allegato IV delle istruzioni dell’USTRA del 1°novembre 2003 concernenti la compilazione dei rapporti di perizia, moduli 13.20 A e 13.20 B (IRP 13.20)50.
Cpv. 2: questo capoverso elenca, come finora, i veicoli che possono essere immatricolati come autoveicoli di lavoro pur non corrispondendo completamente alla definizione del capoverso 1 perché dotati di uno spazio di carico. Nel progetto, i lavori considerati, o piuttosto le macchine impiegate a tal fine, sono formulati in modo astratto e descritti in seguito.
Lett. a: gli autoveicoli di lavoro che devono necessariamente disporre di un contenitore per il processo di lavorazione (ad es. cisterna, cassone) potranno trasportarvi quantità limitate (n. 1). Il trasporto di materiali non ulteriormente specificati sarà ammesso solo a condizione che il bene sia oggetto del processo di lavorazione della macchina e venga lavorato in quest’ambito, ossia quando durante il lavoro il bene viene consumato (ad es. acqua di raffreddamento, concime, prodotti fitosanitari) o ricavato (ad es. carotaggio, frutta, terreno smosso). Le macchine destinate alla movimentazione e al posizionamento di carichi rigidi, oltre all’apposito attrezzo di lavoro (ad es. gru, forcella, griffa), non necessitano generalmente di una possibilità di stoccaggio intermedio. Se in aggiunta a tali attrezzi sono presenti passerelle di carico, benne, ponti ribaltabili o stanti, i dispositivi di sollevamento sono considerati strumenti di ausilio per il carico e lo scarico e i veicoli autoveicoli di trasporto. Il trasporto di merci sfuse (ad es. ghiaia, cereali, pellet, granulati, cemento) o sostanze liquide (ad es. fango, carburante, latte, calcestruzzo), cioè trasferite da un dispositivo di trasporto o raccolte al suo interno, non rientra nel concetto di lavorazione del materiale previsto da questa norma. Aspiratori di fango, autobetoniere con pompa per calcestruzzo e altre autocisterne con sistemi di scarico continueranno pertanto a essere classificati come autoveicoli di trasporto.
La somma di carico utile e peso rimorchiabile non dovrà superare un quarto del peso totale della macchina o 4000 kg (n. 2). Questa limitazione consente di garantire un certo margine di manovra per l’organizzazione dei processi lavorativi e diminuire i viaggi di consegna, ma allo stesso tempo non permette un utilizzo commerciale come veicolo di trasporto. Con gli escavatori a risucchio pesanti (a quattro o cinque assi) che smuovono e raccolgono il terreno compatto con un’elevata forza di aspirazione si potrebbero così rimuovere circa 4 t o 2 m3 di scavo, corrispondente a una quantità residua nel cassone. Come avviene solitamente per questi veicoli, eventuali quantità più elevate dovranno essere scaricate in autocarri oppure si dovrà scegliere l’immatricolazione come autoveicoli di trasporto.
50 https://www.ustra.admin.ch/ > Area tecnico-amministrativa > Veicoli e merci pericolose > Registro proprietari di veicoli > Istruzioni concernenti la compilazione dei rapporti di perizia, moduli 13.20 A e 13.20 B (https://www.astra.admin.ch/dam/astra/it/dokumente/fahrzeuge/weisung_ausfuellenderpruefungsberichteformular1320aund1320bwpb13.pdf.do wnload.pdf/weisung_ausfuellenderpruefungsberichteformular1320aund1320bwpb13.pdf). 27/46 ASTRA-D-9B893401/507