Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine

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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8

I materiali che possono essere trasbordati solo in condizioni controllate e vengono consumati durante l’impiego (ad es. prodotti fitosanitari) potrebbero essere trasportati nel tragitto verso il luogo di lavoro. Per un’irroratrice con un peso totale di 16 t ciò corrisponde a 4000 l di poltiglia.

Lett. b: oltre ai dumper per il trasporto di materiale all’interno di cantieri e cave di ghiaia chiusi, potranno essere immatricolati come autoveicoli di lavoro anche altri veicoli dotati di una superficie di carico adeguata alla merce trasportata, a condizione che il trasporto avvenga in un’area di lavoro ininterrotta e segnalata in modo appropriato (ad es. passaggio limitato a causa di disboscamento, cave di ghiaia o segherie). Non saranno consentiti i trasporti da e verso il luogo di lavoro oppure dalla zona di raccolta all’azienda di lavorazione. Per la prima volta norma tiene conto, in particolare, delle macchine per la raccolta e il trasporto di legname.

Lett. c: i veicoli che caricano o scaricano materiale mentre eseguono la manutenzione stradale devono inevitabilmente trasportarlo. Il carico utile necessario a tal fine si evince dal peso totale autorizzato a livello tecnico o per legge. Le possibilità di classificazione di tali veicoli quali autoveicoli di lavoro vengono adattate alle odierne esigenze della manutenzione stradale. In quest’ottica il concetto di «strada» non dovrà essere inteso come nel diritto in materia di circolazione (art. 1 cpv. 1 LCStr), bensì nel senso di infrastruttura stradale (art. 6 LSN51). Il profilo normale di una strada descrive l’area della carreggiata insieme a tutto ciò che vi appartiene in termini di manufatti, segnali, piantagioni e scarpate. Per quanto il concetto di profilo normale non sia utilizzato solamente nel diritto federale, a fini di chiarimento e per fornire una base giuridica è inserito un rimando all’ordinanza sulle strade nazionali. Non sono pertanto soggetti a questa disposizione i veicoli agricoli e forestali per i quali il luogo di svolgimento dell’attività può collegarsi solo al profilo normale della strada. Inoltre, è introdotto il concetto di «manutenzione ordinaria», comprendente in particolare i lavori di rilevamento delle condizioni stradali. Con l’espressione «nel corso degli spostamenti» si intende che i lavori possono essere svolti con il veicolo in movimento e il ciclo di lavorazione non richiede in genere la presenza di operatori esterni (ad es. trincia argini, pulitrici per delineatori dotate di tanica d’acqua, veicoli per rotolavaggio di gallerie, prove di attrito).

Art. 19 cpv. 1

Il divieto del dispositivo di propulsione è eliminato dalla definizione dei rimorchi. Nell’UE si sta lavorando per poter consentire, in futuro, l’uso di tali dispositivi per i rimorchi degli autoveicoli pesanti. Se la definizione nell’OETV non fosse rielaborata, tali rimorchi non potrebbero essere immatricolati in Svizzera qualora in un secondo momento nell’UE venissero introdotti requisiti tecnici specifici per i rimorchi dotati di propulsione propria (cfr. art. 189 cpv. 8 P-OETV).

Art. 22 cpv. 1 e 2 lett. a, c e d

La definizione di rimorchi di lavoro è riformulata, pur continuando a includere i rimorchi già immatricolati in questa categoria (cfr. anche n. 1.11). È stato inserito il riferimento ai rimorchi di trasporto al fine di indicare che questa classificazione rappresenta una lex specialis. Qualora il rimorchio non soddisfi completamente i criteri sarà dunque classificato automaticamente come rimorchio di trasporto (ad es. semirimorchio a fondo mobile o pianale con piattaforma elevatrice).

Anche in futuro, ai rimorchi di lavoro di cui al capoverso 1 sarà concesso un carico utile unicamente per il materiale immediatamente necessario all’impiego della macchina trainata. L’elenco di «componenti, attrezzi e materie prime sussidiarie» è integrato dal concetto di «materie prime di consumo» (cpv. 1 lett. b) ai fini dell’armonizzazione con il diritto europeo in materia di veicoli agricoli e forestali. I vani privi di una funzione univoca o adibiti al trasporto di attrezzature di lavoro mobili o universali continueranno a essere considerati spazi adibiti al trasporto di cose.

Cpv. 2: questo capoverso elenca ancora i rimorchi equiparati ai rimorchi di lavoro che possono non coincidere del tutto con la definizione del capoverso 1.

Cpv. 2 lett. a: rimane invariata la disposizione in vigore secondo cui può essere contenuto il materiale prodotto o necessario durante il ciclo di lavorazione. Il carico utile autorizzato a tal fine continuerà a non poter superare i 2/3 del peso trasmesso dagli assi (n. 2). Tale limitazione in vigore già dal

51 Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali; RS 725.11. 28/46 ASTRA-D-9B893401/507