Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine
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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8
1°febbraio 2019 è stata ripresa dalle prescrizioni europee in materia di rimorchi agricoli e forestali (categoria S). La formulazione vigente relativa al calcolo del peso, appositamente elaborata sulla definizione del peso garantito dei rimorchi agricoli e forestali (somma di carichi sull’asse = peso garantito) sarà opportunamente adattata anche per altri rimorchi, in particolare quelli della categoria O europea. Il trasporto di altro materiale non ulteriormente specificato presuppone che questo sia immediatamente necessario al ciclo di lavorazione della macchina considerata oppure ne sia il risultato (cfr. in proposito le spiegazioni relative all’art. 13 cpv. 2 lett. a P-OETV). Qualora siano previsti ulteriori spazi interni adibiti a locale (ad es. per i detergenti in caso di piattaforma di lavoro elevabile) è corretto classificarli come rimorchi di lavoro. La disposizione riformulata consente, ad esempio, di classificare come rimorchi di lavoro gli spandiletame, gli spandiliquami con dispositivo di spargimento, i polverizzatori e i mescolatori per asfalto colato. Non sono invece compresi i veicoli caricatori impiegati in agricoltura per caricare e trasportare erba e fieno.
Cpv. 2 lett. c: i rimorchi che non hanno una funzione propria specifica, ma completano quella del veicolo trattore potranno essere immatricolati come rimorchi di lavoro. Questo requisito è tipicamente soddisfatto in presenza di collegamenti, comandi o dispositivi di propulsione utili solo se impiegati insieme al veicolo trattore (ad es. rimorchio raccoglierba con collegamento per tubo, cisterna d’acqua con pompa per la pulizia stradale, rimorchio segnaletico con/senza attenuatore d’urto).
Cpv. 2 lett. d: cfr. al riguardo le spiegazioni relative all’articolo 13 capoverso 2 lettera c P-OETV.
Art. 27 cpv. 1ter
Nella versione italiana «rimorchi speciali» è sostituito con «rimorchi eccezionali».
Art. 33 cpv. 2 lett. c n. 2 ed e n. 8
L’Associazione dei servizi della circolazione (commissione tecnica) ha richiesto di portare gli intervalli dell’esame successivo ufficiale per le motoslitte da 5-3-2 a 5-5-5 anni.
Art. 34 cpv. 2 parte introduttiva e lett. b, f e h
Parte introduttiva: rielaborazione formale al fine di evitare qualunque ambiguità. I veicoli modificati continueranno a dover essere sottoposti a esame successivo prima di essere impiegati nella circolazione (soprattutto prima dell’uso da parte della clientela); il sintagma «prima di un ulteriore impiego» viene cancellato per evitare ambiguità riguardo agli spostamenti di prova o di trasferimento. La sola novità dal punto di vista materiale è la disposizione secondo la quale gli esami successivi si svolgono secondo un sistema congiunto dei Cantoni (ad es. direttive asa sulla modifica dei veicoli a motore, in tedesco e francese).
Lett. b: precisazioni formali, secondo cui è sufficiente indicare la modifica delle dimensioni senza elencare i dettagli (in merito alla modifica della carreggiata si veda anche l’art. 56 cpv. 3 P-OETV).
Lett. f: in futuro le variazioni degli offset rientranti nelle dimensioni dei cerchioni previste dal costruttore non saranno più soggette all’obbligo di esame successivo eccezionale.
Lett. h: precisazioni formali.
Art. 38 cpv. 1 lett. h e s, 1bislett. o nonché 3
Cpv. 1 lett. h e s nonché cpv. 1bislett. o: aggiornamento dei rimandi al diritto UE.
Cpv. 3: lo sbalzo anteriore di componenti di veicoli o attrezzature di lavoro è ora disciplinato nell’articolo 94 capoverso 1quater. Si vedano le spiegazioni nella sezione corrispondente.
Art. 39 cpv. 1 lett. b
Aggiornamento dei rimandi al diritto UE.
Art. 40 cpv. 3
Aggiornamento dei rimandi al diritto UE.
29/46 ASTRA-D-9B893401/507