Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine
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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8
Art. 45 cpv. 2
Il testo attuale viene mantenuto ma modificato a livello redazionale. Per automobili, autofurgoni, autocarri, trattori a sella e autobus nonché i relativi rimorchi, nella norma viene inserito il rimando al regolamento di esecuzione (UE) 2021/53552, nel cui allegato III sono contenute prescrizioni relative alla posizione delle targhe. Tali norme corrispondono ampiamente alle disposizioni vigenti dell’articolo 45 capoverso 3 OETV, ma molto più dettagliate. In particolare, è disciplinata con precisione la posizione della targa anteriore, che potrà trovarsi 10 cm più in basso rispetto a quanto previsto attualmente dall’OETV (l’altezza minima del bordo inferiore da terra è pari a 0,10 m).
Art. 56 cpv. 3
Nel caso in cui vengano montati cerchioni compatibili con distanziali, così come avviene per le ruote con offset diversi, non sarà più necessaria una dichiarazione di idoneità del costruttore purché la modifica della carreggiata non superi complessivamente il 2 per cento (1 per cento per ruota).
Art. 57
Aggiornamento dei rimandi al diritto UE.
Art. 58 cpv. 8
Aggiornamento dei rimandi al diritto UE.
Art. 59 cpv. 2 e 4
Cpv. 2: Aggiornamento dei rimandi al diritto UE.
Cpv. 4: per i viaggi all’estero, i veicoli con pneumatici invernali non adatti alla velocità massima per costruzione del veicolo dovranno recare un’apposita indicazione visibile per il conducente. L’attuale obbligo generico per il rivenditore di consegnare un adesivo di avvertenza non è rilevante per la Svizzera ed è pertanto sostituito dalla nuova norma.
Art. 60 rubrica, cpv. 3 e 4
Rubrica: adattamento della versione italiana, in particolare sostituzione di «rifacimento delle sculture» con «riscolpitura».
Cpv. 3: adeguamento alle prescrizioni internazionali più recenti. È inserito il rimando ai regolamenti UNECE n. 5453 e n. 10954. Gli pneumatici contrassegnati secondo il punto 3.1.10 del regolamento UNECE n. 54 o il punto 3.2.9 del regolamento UNECE n. 109 (scritta «regroovable» o simbolo corrispondente) possono essere riscolpiti. Per le altre tipologie ciò è vietato.
Cpv. 4: il capoverso viene abrogato. Per quanto gli pneumatici siano pensati innanzitutto per i veicoli a motore pesanti (categorie C2 e C3 di cui al regolamento UNECE n. 54 pt. 2.31.1), non esiste alcun divieto di montarli, ad esempio, anche sulle automobili (autoveicoli di categoria M1). Per questo motivo, il divieto di riscolpitura non sarà più legato al tipo di veicolo. Sono rilevanti solamente l’idoneità dello pneumatico e il corrispondente contrassegno di cui al capoverso 3. L’ammissibilità di detto procedimento è ora integralmente disciplinata nel capoverso 3.
Art. 68 cpv. 3 e 4
Aggiornamento dei rimandi ai regolamenti UNECE.
Art. 69 cpv. 1 e 2
Cpv. 1: aggiornamento dei rimandi ai regolamenti UNECE.
Cpv. 2: aggiornamento dei rimandi ai regolamenti UNECE e precisazione formale.
52 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione del 31 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza, versione conforme a GU L 117 del 06.4.2021, pag. 1.
53 Cfr. nota a piè di pagina al n. 1.6, «Situazione iniziale».
54 Cfr. nota a piè di pagina al n. 1.6, «Situazione iniziale». 30/46 ASTRA-D-9B893401/507