Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine

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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8

Art. 74 cpv. 5

Aggiornamento dei rimandi ai regolamenti UNECE.

Art. 76 cpv. 3, 5 frase introduttiva e 6

Aggiornamento dei rimandi ai regolamenti UNECE.

Art. 77 cpv. 2

Aggiornamento dei rimandi ai regolamenti UNECE.

Art. 78 cpv. 5

La frase «devono illuminare soltanto il veicolo e le sue immediate adiacenze» viene sostituita con «devono illuminare soltanto il veicolo e l’area circostante interessata dai lavori». Grazie a una definizione più precisa della portata delle luci di lavoro, si agevolerà un’esecuzione più uniforme da parte dei servizi della circolazione cantonali. Dovrà essere illuminata solo l’area interessata dai lavori e non l’intero ambiente circostante.

Art. 82 cpv. 1bis

In base al diritto vigente i veicoli elettrici possono essere muniti di un sistema di avviso acustico volto ad assicurarne l’udibilità. Questa disposizione deve essere adattata alle recenti evoluzioni del diritto europeo. Il sintagma «veicoli a propulsione elettrica» è sostituito con «veicoli ibridi ed elettrici». In futuro per le automobili, gli autocarri, i trattori a sella e gli autobus di questo tipo saranno obbligatori sistemi di avviso acustici come nell’UE. Questi generatori di rumore servono a proteggere pedoni e ciclisti e sono importanti soprattutto per le persone con deficit visivi. Infatti, quando un veicolo silenzioso si avvicina lentamente risulta appena udibile e solo a partire da una velocità di 20 km/h il rumore degli pneumatici raggiunge un volume sufficientemente percettibile. Viene soppressa la frase dell’articolo 82 capoverso 1bisOETV che esonera i sistemi di avviso acustico dall’omologazione. La deroga, estranea all’OETV, è trasferita nell’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali55 (cfr. cifra III P-OETV).

Art. 90 cpv. 2

Aggiornamento dei rimandi ai regolamenti UNECE.

Art. 94 cpv. 1terlett. a, 1quater(nuovo) e 1quinquies(nuovo)

Cpv. 1terlett. a: aggiornamento dei rimandi al diritto UE.

Cpv. 1quater: trasferimento della disposizione dell’articolo 38 capoverso 3 e dell’articolo 131 capoverso 4. Lo sbalzo anteriore massimo autorizzato è in generale aumentato a quattro metri, come finora già disciplinato dall’articolo 131 capoverso 4. Al superamento dei tre metri è vanno rispettate le disposizioni del vigente articolo 112 capoverso 5 concernente gli specchi retrovisori laterali.

Cpv. 1quinquies: disposizione trasferita in questo capoverso dall’articolo 131 capoverso 5 e dall’articolo 164 capoverso 1. Inoltre, in futuro, oltre agli autoveicoli di lavoro e ai veicoli a motore usati a scopo agricolo e forestale, anche gli autoveicoli impiegati negli spazi pubblici per svolgere lavori di manutenzione potranno sporgere anteriormente fino a cinque metri con gli attrezzi accessori montati temporaneamente. In questi casi saranno applicabili le disposizioni dell’articolo 112 capoverso 5 (per sbalzo tra tre e quattro metri) e 6 (per sbalzo superiore a quattro metri e fino a cinque metri).

Art. 95 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b n. 1

Cpv. 2, frase introduttiva: nella versione italiana vengono sostituiti i seguenti termini: «carichi sull’asse» con «carichi per asse» e «dispositivo d’avviamento» con «dispositivo di trazione».

Cpv. 2 lett. b n. 1: modifica conseguente all’innalzamento della velocità massima per costruzione da 30 km/h a 40 km/h per le raccoglitrici agricole e forestali (n. 1.13). La velocità di 40 km/h sarà ammessa solo se rispettato il regolare carico per asse di 11,5 t per gli assi singoli motori. Al numero 1, relativo al

55 RS 741.511

31/46 ASTRA-D-9B893401/507