Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine

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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8

carico per asse massimo autorizzato di 14 t per le raccoglitrici agricole e forestali con pneumatici larghi, viene perciò aggiunta la limitazione della velocità massima per costruzione a 30 km/h.

Art. 100 (informazione relativa a questo articolo senza alcuna proposta di modifica)

L’introduzione del tachigrafo intelligente di versione 2 (GEN2 V2, cfr. anche n. 1.10) non richiede alcuna modifica dell’articolo 100 OETV. Le prescrizioni europee ivi contenute sono modificate dai regolamenti nell’ambito del Pacchetto Mobilità I56. Tali modifiche figurano nell’allegato 2 numero 114 P-OETV, dove sono indicate come ultima versione rilevante. In Svizzera il tachigrafo è richiesto esclusivamente per eseguire le prescrizioni del diritto in materia di circolazione stradale (durata del lavoro, della guida e del riposo, accertamento della dinamica degli incidenti, infrazioni per eccesso di velocità). Per questo motivo saranno previste delle eccezioni rispetto al diritto europeo per ciò che concerne il trattamento dei dati salvati considerati dati personali sensibili (in particolare riguardo ai dipendenti dislocati altrove).

Prima del 21 agosto 2023 l’installazione del tachigrafo GEN2 V2 sarà facoltativa. A partire da questa data sarà obbligatorio per tutti i veicoli di nuova immatricolazione i cui conducenti sono soggetti all’OLR 1 (cfr. al riguardo la disposizione transitoria di cui all’art. 222r cpv. 1 P-OETV).

Art. 101 cpv. 2, 5, 6bis(nuovo) e 7

Cpv. 2: «... connessi a riparazioni del veicolo...» è sostituito con «... connessi a riparazioni e controlli del veicolo...». La rottura del sigillo del sistema di tachigrafo, ad esempio per controllare il sensore di movimento, oggi richiede una taratura presso un’officina. Le discussioni riguardanti i costi che ne derivano possono ostacolare questo tipo di controllo. In passato è già stato richiesto all’USTRA di fornire le attrezzature di sigillatura agli organi di controllo; tuttavia finora non erano disponibili le basi giuridiche necessarie.

Nel diritto europeo il regolamento (UE) 2020/1054 ha introdotto la possibilità per le autorità di controllo di risigillare il sistema qualora non siano state riscontrate irregolarità. Una conferma scritta consente di proseguire il viaggio senza doversi recare preventivamente presso un’officina. La procedura e la documentazione sono disciplinate nell’articolo 22 paragrafo (5) del regolamento (UE) 165/2014.

La norma europea modificata sarà valida anche in Svizzera. A tal fine, è necessario inserire i controlli sul veicolo tra le regolari motivazioni di intervento sul tachigrafo. Si tratta di una norma potestativa, per la quale non sono previsti né l’applicazione né i tempi di attuazione.

Cpv. 5: a seguito della modifica del capoverso 2, la responsabilità del detentore di assicurarsi che i sigilli siano intatti dopo che sono stati eseguiti lavori sul veicolo sarà valida anche in caso di controlli. «Dopo aver eseguito lavori sul veicolo…» è perciò modificato con «dopo aver eseguito lavori o controlli sul veicolo...».

Cpv. 6bis(nuovo): al termine dell’installazione o di un esame periodico di un tachigrafo analogico è necessario redigere un rapporto di controllo a fini di documentazione. Tale prescrizione, contenuta nelle istruzioni del DATEC del 2 agosto 2006 concernenti l’installazione, il collaudo e la riparazione di odocronografi, registratori di fine percorso nonché dispositivi di limitazione della velocità, è trasferita all’interno dell’ordinanza. Le istruzioni, divenute così obsolete, saranno abrogate. Il rapporto di controllo dovrà ancora contenere tutti i dati necessari per verificare la correttezza dei lavori e identificare la persona responsabile. Dovrà riportare anche i dati rilevanti legati a un eventuale adattatore installato per elaborare il segnale di percorso. Tali dati si rifanno alle prescrizioni relative alla targhetta di montaggio per i tachigrafi intelligenti secondo il numero a margine 396 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799. Sono esclusi i lemmi da 8 a 10 riguardanti il ricevitore GNSS e l’interfaccia DSRC.

Cpv. 7: come conseguenza della modifica del capoverso 6bissono aggiunti gli obblighi relativi all’archiviazione. Il secondo periodo «i rapporti e i dischi di controllo devono essere conservati fino all’esame successivo» è sostituito con «i rapporti di verifica, le copie di rapporti di controllo di cui al capoverso 6bise i dischi di controllo devono essere conservati fino all’esame successivo». Poiché i documenti menzionati nel capoverso contengono dati personali di dipendenti dell’officina, occorre regolamentarne la durata di archiviazione.

56 Cfr. nota a piè di pagina al n.1.10, «Situazione iniziale». 32/46 ASTRA-D-9B893401/507