Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine
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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8
Art. 102a Sistema di registrazione dei dati relativi a eventi secondo il diritto UE
Cpv. 1: in futuro automobili, autofurgoni, minibus, autobus, autocarri e trattori a sella dovranno essere equipaggiati con un sistema per la registrazione dei dati degli incidenti conforme al diritto europeo, un cosiddetto registratore di dati di evento (cfr. anche n. 1.2 del presente rapporto) volto a registrare e memorizzare i parametri relativi agli incidenti e le informazioni poco prima, durante e immediatamente dopo una collisione. Sono esplicitamente menzionati gli scopi previsti del trattamento dei dati, compresa l’estrazione. Sarà applicato esclusivamente il diritto elvetico in materia di protezione dei dati e, in base all’articolo 3b capoverso 1 OETV, il sistema diventerà obbligatorio in concomitanza con l’UE.
Cpv. 2: saranno esentati dall’obbligo i costruttori svizzeri di piccole serie e in particolare di veicoli comunali con velocità massima per costruzione fino a 45 km/h.
Titolo prima dell’art. 103
«Capitolo 3: Freni e dispositivo avanzato» è modificato con «Capitolo 3: Freni, sistemi di controllo e di assistenza nonché protezione da attacchi cibernetici».
Art. 103 cpv. 5, 6, 7 e 8 (nuovo)
Cpv. 5: i sistemi già obbligatori vengono integrati con quelli di assistenza alla frenata di emergenza, adattamento intelligente della velocità, emergenza di mantenimento della corsia, rilevamento in retromarcia, avviso di disattenzione e stanchezza, avviso avanzato di distrazione, protezione da attacchi cibernetici e aggiornamenti software non autorizzati nonché con un’interfaccia per l’installazione di un etilometro blocca-motore (cfr. n. 1.1 del presente rapporto). Viene inoltre aggiornato il rimando al nuovo regolamento sulla sicurezza generale (UE) 2019/214457 che disciplina tali sistemi. Ai sensi dell’articolo 3b capoverso 1 OETV, i nuovi sistemi saranno obbligatori di pari passo con l’UE.
Cpv. 6: i sistemi già obbligatori sono integrati con quelli di adattamento intelligente della velocità, rilevamento in retromarcia, avviso di disattenzione e stanchezza, avviso avanzato di distrazione, protezione da attacchi cibernetici e aggiornamenti software non autorizzati nonché con un’interfaccia per l’installazione di un etilometro blocca-motore (cfr. n. 1.1 del presente rapporto). Viene inoltre aggiornato il rimando al nuovo regolamento sulla sicurezza generale (UE) 2019/214458 che disciplina tali sistemi. Ai sensi dell’articolo 3b capoverso 1 OETV, i nuovi sistemi diventano obbligatori di pari passo con l’UE.
Cpv. 7: la deroga dall’obbligo di equipaggiamento con sistemi di assistenza alla guida vigente per i veicoli con velocità massima per costruzione di cui al capoverso 5 o 6 è ridotta da 60 km/h a 45 km/h. Tale limite non si applicherà ai sistemi di rilevamento in retromarcia, che possono essere omologati a parte secondo il regolamento UNECE n. 15859 e dunque installati a posteriori. Si veda anche il numero 1.1 del presente rapporto.
Cpv. 8: i veicoli di categoria M o N dotati di sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo devono essere conformi all’articolo 11 lettera a del regolamento (UE) 2019/214460. Tali requisiti tecnici non esonerano tuttavia il conducente dall’obbligo di mantenere il controllo del veicolo. Nella revisione parziale della legge sulla circolazione stradale61 in corso, si concede al Consiglio federale la competenza di disciplinare a quali condizioni e in che misura la persona alla guida è esentata dall’obbligo di controllo.
Art. 104a cpv. 1, 2 e 3
Aggiornamento del rimando al nuovo regolamento sulla sicurezza generale (UE) 2019/214462 e conseguente modifica dei campi di applicazione. Si richiedono ulteriori prove per urto frontale con copertura totale. Ai sensi dell’articolo 3b capoverso 1 OETV, le modifiche saranno obbligatorie a partire dalla stessa data prevista nell’UE.
57 Cfr. nota a piè di pagina al n.1.1, «Situazione iniziale».
58 Cfr. nota a piè di pagina al n.1.1, «Situazione iniziale».
59 Regolamento UNECE n. 158 del 10 giugno 2021 sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi di ausilio alla visione in retromarcia e dei veicoli a motore per quanto riguarda il rilevamento, da parte del conducente, di utenti della strada vulnerabili dietro il veicolo (Add. 157).
60 Cfr. nota a piè di pagina al n.1.1, «Situazione iniziale».
61 Cfr. nota a piè di pagina al n.1.4, «La nuova normativa proposta e relativa motivazione».
62 Cfr. nota a piè di pagina al n.1.1, «Situazione iniziale». 33/46 ASTRA-D-9B893401/507