Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 24 pagine
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3.2 Armonizzazione di compiti e finanze
Il progetto non implica una modifica dei compiti della Confederazione. L’attuazione delle novità proposte, vale a dire la riscossione e la ripartizione dei compensi, compete alle società di gestione esistenti. Gli oneri aggiuntivi delle società di gestione correlati alle nuove disposizioni sono interamente a carico delle imprese mediatiche rappresentate, in quanto sono finanziati tramite l’ammontare del compenso a disposizione.
Come in passato, per esercitare la propria attività le società di gestione necessitano di un’autorizzazione dell’IPI. In qualità di autorità competente in materia di diritto della proprietà intellettuale, l’IPI insieme alla COMCO si occupa anche della sorveglianza sulle società di gestione. Le nuove regole dovrebbe comportare un aumento minimo degli oneri dell’IPI e della COMCO. Eventuali costi aggiuntivi per l’attività di sorveglianza dell’IPI sono a carico dell’Istituto stesso, dato che esso si finanzia indipendentemente dal bilancio federale. Oltre ad approvare le tariffe vigenti, la COMCO in futuro avrà anche il compito di convalidare le nuove tariffe in questione. La COMCO addebiterà i relativi costi alle società di gestione richiedenti. Tutto sommato, per la Confederazione e i Cantoni non si prevedono quindi oneri supplementari.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 1
Con la creazione di un nuovo diritto al compenso per le imprese mediatiche, sotto il profilo sistematico occorre anche integrare l’articolo 1 in quanto l’oggetto disciplinato è ampliato. Pertanto nella lettera b sono ora espressamente menzionate le aziende che producono pubblicazioni giornalistiche (imprese mediatiche). La protezione degli autori di opere letterarie o artistiche è già ancorata nella lettera a.
Art. 28
Per i servizi d’attualità sono previste due restrizioni al diritto d’autore (cpv. 1 e 2), il cui scopo è di garantire il più possibile il libero accesso del pubblico alle informazioni attuali. Tali restrizioni valgono indipendentemente dall’ambito tematico (politica, economia, sport, cultura ecc.) dell’evento di attualità e si applicano a tutte le opere pubblicate.
Quale novità, le imprese mediatiche ottengono un compenso dai fornitori di servizi della società dell’informazione per la messa a disposizione di parti di pubblicazioni giornalistiche (cfr. art. 37a aLDA). Tale diritto al compenso sussiste anche in relazione alla cronaca sugli avvenimenti d’attualità. Il capoverso 2 è dunque integrato con una riserva in tal senso che rinvia al nuovo articolo 37a aLDA. In base al diritto vigente, ai fini della cronaca su avvenimenti d’attualità è lecito riprodurre, mettere in circolazione, diffondere o ritrasmettere brevi estratti di prodotti giornalistici (articoli di giornale, servizi radiofonici o televisivi) indicando l’estratto, la fonte e l’autore. Tale disposizione rimarrà in vigore anche in futuro. D’ora in poi, i grandi fornitori di servizi della società dell’informazione che mettono a disposizione brevi estratti di prodotti giornalistici dovranno però versare un compenso alle imprese mediatiche responsabili delle pubblicazioni giornalistiche in questione conformemente all’articolo 37a aLDA. Senza la riserva di cui sopra, la messa a disposizione di parti che presentano un carattere originale continuerebbe a essere esente da compenso per i fornitori, mentre la messa a disposizione di parti più brevi privie di carattere originale risulterebbe soggetta a compenso. Con la riserva si impedisce dunque che l’articolo 28 entri in contraddizione con l’articolo 37a aLDA. Agli autori delle opere giornalistiche spetta un’equa parte del compenso (cfr. art. 37c aLDA).
Sempre nel capoverso 2, la nozione di «prodotti giornalistici» ha sostituito le espressioni «articoli di giornale» e «relazioni radiofoniche o televisive». Si tratta di una modifica puramente formale finalizzata a una migliore