Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 24 pagine
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alla concessione, da parte dei rispettivi Stati di appartenenza, di misure equiparabili a favore delle imprese mediatiche con sede in Svizzera (reciprocità materiale). Tale soluzione mira a creare un equilibrio ed evita, per quanto possibile, distorsioni della concorrenza e una penalizzazione delle imprese mediatiche con sede in Svizzera.
Art. 37c Diritto di partecipazione dell’autore
Come nell’UE, gli autori delle opere contenute nelle pubblicazioni giornalistiche hanno diritto a una parte del prodotto della gestione spettante alle imprese mediatiche (art. 37a aLDA). Senza le opere dei giornalisti, giornali, riviste e programmi di attualità sarebbero pressoché privi di contenuti. Il loro lavoro riveste un’importanza cruciale per le imprese mediatiche. In fin dei conti sono proprio queste opere, contenute nelle pubblicazioni giornalistiche, a essere messe a disposizione dai fornitori di servizi della società dell’informazione sotto forma di snippet. Analogamente al diritto al compenso per le imprese mediatiche, il diritto di partecipazione degli autori sussiste quando parti delle loro opere sprovviste di carattere originale vengono utilizzate da fornitori di servizi della società dell’informazione.
A differenza di quanto stabilito dall’articolo 37a in combinato disposto con l’articolo 37b aLDA, il diritto di partecipazione non è circoscritto agli autori che hanno la propria sede o residenza in Svizzera oppure in un Paese che accorda un diritto simile. Ciò corrisponde alla regolamentazione europea, che pure non prevede una tale riserva. Gli autori hanno quindi diritto a una parte del prodotto della gestione spettante alle imprese mediatiche indipendentemente dalla loro nazionalità, sede o residenza: ne beneficerebbe ad esempio anche una giornalista argentina che vive in Germania e scrive articoli per un’impresa mediatica Svizzera.
L’equa partecipazione ai sensi del capoverso 1 consiste in una ripartizione del compenso di cui all’articolo 37a aLDA tra le imprese mediatiche e gli autori delle opere contenute nelle pubblicazioni giornalistiche. Ciò è in linea con lo spirito dell’articolo 49 capoverso 3 LDA. Prendendo a riferimento l’attuale chiave di ripartizione della società di gestione ProLitteris, è lecito supporre che esso sarà suddiviso a metà. Per quanto riguarda la ripartizione online, già oggi il regolamento di ripartizione di ProLitteris prevede che il 50 per cento del compenso vada agli editori, e l’altro 50 per cento agli autori33.
Il capoverso 2 stabilisce che il diritto di partecipazione è intrasmissibile e irrinunciabile, così da evitare che gli autori trasferiscano ad altri o rinuncino al proprio diritto di partecipazione nel quadro di accordi contrattuali con le imprese. Il diritto in questione non può essere corrisposto tramite lo stipendio, e può essere fatto valere unicamente mediante una società di gestione autorizzata (così come gli altri diritti al compenso), la quale verserà direttamente le somme dovute agli autori delle opere contenute nelle pubblicazioni giornalistiche.
Art. 39bis
Secondo l’articolo 39bisaLDA, il diritto al compenso delle imprese mediatiche nasce con la pubblicazione della pubblicazione giornalistica e si estingue dopo due anni (benché il computo inizi dal 31 dicembre; cfr. cpv. 2). Questo termine corrisponde a quello previsto dall’UE. La durata del diritto al compenso si calcola allo stesso modo dei termini di protezione sanciti dalla LDA: il calcolo del diritto al compenso inizia infatti dal 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la pubblicazione (cfr. cpv. 2).
Art. 40
A causa dei nuovi diritti al compenso legati ai servizi online, il capoverso 1 lettera b è stato completato con il rinvio agli articoli 37a e 37c.
33 ProLitteris, Regolamento di ripartizione, versione 2.0, valido dall’1.1.2022 (ripartizioni Print, Online e Broadcast dal 2023), n. 7.4, consultabile: www.prolitteris.ch > Documenti > Autori, editori (stato: 7.6.2022).