Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 24 pagine
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per motivi preponderanti di interesse pubblico è per giunta limitata nel tempo (art. 8 in combinato disposto con l’art. 31 LCart), in quanto il legislatore la considera meramente una misura transitoria finché non sarà stata trovata una soluzione legislativa al problema in questione. Una soluzione incentrata sull’articolo 8 LCart non costituisce pertanto un’alternativa a un intervento legislativo. La tutela degli interessi pubblici deve essere principalmente garantita dal legislatore e non da autorizzazioni eccezionali puntuali di restrizioni private alla concorrenza in virtù dell’articolo 8 LCart.
È stata pure scartata l’ipotesi di una regolamentazione nell’ambito del diritto dei media. Tra gli obiettivi della legislazione relativa ai mezzi di comunicazione pubblici figurano ad esempio la garanzia del servizio pubblico e della pluralità di opinione, il rispetto di determinati standard minimi per quanto riguarda la programmazione nonché la tutela degli utenti (riceventi), inclusa la protezione dei giovani. All’interno della legge federale del 24 marzo 200614 sulla radiotelevisione (LRTV), che a oggi costituisce l’unica legge speciale sulla regolamentazione dei media, la protezione di imprese mediatiche e giornalisti, che costituisce l’aspetto prioritario del diritto di protezione affine, rappresenterebbe un corpo estraneo. L’emanazione di un’apposita legge che includerebbe anche le imprese mediatiche appare una misura sproporzionata. Inoltre non è certo che l’articolo 93 della Costituzione federale del 18 aprile 199915 (Cost.) costituisca una base sufficiente per istituire un diritto di protezione affine nell’ambito dei media.
Dall’analisi delle possibili alternative emerge che ancorare la protezione delle pubblicazioni giornalistiche nella legge sul diritto d’autore rappresenta la soluzione più opportuna.
1.2.2 Regolamentazione nell’ambito del diritto d’autore
Di regola i diritti d’autore sono diritti esclusivi che i loro titolari possono fare valere nei confronti di chiunque e che consentono lo sfruttamento commerciale delle opere o prestazioni. L’UE ha scelto questo approccio anche per la protezione delle imprese mediatiche.
Le esperienze maturate finora tra l’altro in Germania e in Francia con il diritto di protezione affine, già illustrate anche nel rapporto in adempimento del postulato, suggeriscono tuttavia che tale approccio presenta anche degli svantaggi. Nel caso di una gestione individuale di un diritto esclusivo, i beneficiari necessitano di concludere contratti con i fornitori di servizi online, i quali tuttavia, in ragione della libertà di conclusione quale parte della libertà contrattuale, non possono essere costretti a stipulare simili contratti. Nell’ottica della libertà di informazione, ciò potrebbe costituire uno svantaggio, in quanto non si può prevedere con quante e quali imprese mediatiche i fornitori di servizi online sarebbero disposti a concludere dei contratti; ci si chiede inoltre se le imprese mediatiche più piccole sarebbero in grado di gestire dei diritti esclusivi nella maniera ipotizzata. L’impossibilità di gestione contrasterebbe però con l’obiettivo di garantire un compenso per le nuove forme di utilizzazione digitale dei contenuti giornalistici. La libertà contrattuale include inoltre la facoltà di definire liberamente il contenuto dei contratti nei limiti dettati dalla legge: perciò sono possibili anche licenze gratuite che consentono un’utilizzazione senza contropartite. Questo è stato uno dei motivi per cui il diritto di protezione affine introdotto nel 2013 in Germania non ha prodotto risultati. Dopo il rifiuto di un motore di ricerca e di un aggregatore di notizie di pagare licenze per l’utilizzazione di contenuti giornalistici, le testate giornalistiche hanno concesso licenze gratuite affinché i loro contenuti continuassero a figurare nell’elenco dei risultati. Anche sotto questo profilo non vi è pertanto alcuna garanzia che un diritto esclusivo gestito individualmente garantisca un equo compenso.
A differenza della regolamentazione nell’UE, il Consiglio federale ha dunque optato per un diritto al compenso* esercitato collettivamente dalle società di gestione. A tale scopo si può ricorrere al già collaudato sistema della gestione collettiva mediante società di gestione. I diritti di protezione affini sono generalmente fatti valere da Swissperform. Siccome la maggior parte delle imprese mediatiche e dei giornalisti è affiliata a ProLitteris, potrebbe però essere opportuno demandare a quest’ultima l’esercizio del diritto al compenso. La gestione da parte delle società di gestione avviene sulla base di tariffe negoziate con le associazioni di utenti, la cui adeguatezza è valutata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei
14 RS 784.40
15 RS 101