Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 24 pagine

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diritti affini (CAF). Siccome le tariffe sono vincolanti, la concessione di licenze gratuite è esclusa. Al tempo stesso, le società di gestione sono aperte a tutti i titolari dei diritti. In questo modo si garantisce il versamento di un compenso da un lato e, dall’altro, il fatto che anche le piccole imprese mediatiche possano beneficiarne.

Anche adottando tale approccio, non si può tuttavia né escludere né impedire che, a causa del diritto al compenso, i fornitori di servizi online sospendano dei servizi di informazione o rinuncino a visualizzare snippet o thumbnail di pubblicazioni giornalistiche.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 202016 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202017 sul programma di legislatura 2019–2023.

Nel suo rapporto del 17 dicembre 2021 «Revisione della legge sul diritto d’autore. Verifica dell’efficacia» in adempimento del postulato 19.3421, il Consiglio federale ha riconosciuto l’importanza di un settore mediatico libero e plurale per la democrazia diretta nonché la legittimità di massima di un compenso per le prestazioni fornite dai media giornalistici. Date queste premesse, ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare entro dicembre 2021, in collaborazione con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), un progetto per la protezione legale dei media giornalistici.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Con la protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online (art. 15 della direttiva DSM), già nel 2019 l’UE ha introdotto un diritto esclusivo per gli editori di giornali nell’ambito dei diritti di protezione affini al diritto d’autore. Ai fini dell’attuazione della direttiva DSM, entro il 7 giugno 2021 gli Stati membri hanno dovuto adottare disposizioni per riconoscere agli editori di giornali con sede in uno Stato membro i diritti di cui all’articolo 2 (diritto di riproduzione) e all’articolo 3 paragrafo 2 (messa a disposizione del pubblico) della direttiva sull’armonizzazione del diritto d’autore18 per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione. Sono esclusi dalle suddette disposizioni gli utilizzi privati o non commerciali di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori, i collegamenti ipertestuali* e la messa a disposizione di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.

La direttiva DSM prevede un’adeguata partecipazione degli autori agli introiti degli editori di giornali derivanti dall’utilizzo online delle loro pubblicazioni, ma non fornisce indicazioni sull’ammontare di tale partecipazione e se i relativi diritti debbano essere esercitati individualmente o collettivamente. Lo stesso vale per la lunghezza degli snippet esenti dall’obbligo di compenso.

Non sorprende quindi che le disposizioni dei singoli Stati in merito ai diritti dei media giornalistici divergano su questi punti. Se la direttiva DSM rinuncia in larga misura a definire più precisamente l’ammontare «adeguato» della partecipazione degli autori, la Germania ha ad esempio fissato una quota minima a favore di questi ultimi: in base al diritto tedesco, agli autori e ai titolari dei diritti su altri materiali protetti dalla legge tedesca sul diritto d’autore (UrhG) spetta almeno un terzo degli introiti degli editori di giornali. Soltanto in presenza

16 FF 2020 1565

17 FF 2020 7365

18 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione; GU L 167 del 22.6.2001, 10.