Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 24 pagine
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Compendio
La digitalizzazione ha indotto una nuova forma di utilizzazione delle pubblicazioni giornalistiche attual-
mente non contemplata dal diritto d’autore. A fruirne sono da un lato coloro che cercano informazioni, che oggi consultano regolarmente contenuti giornalistici su Internet, tra l’altro con l’ausilio di un motore di ricerca, aspettandosi di trovare ad esempio anteprime di contenuti aggiornati e rilevanti. Dall’altro, le pubblicazioni giornalistiche sono utilizzate dai fornitori di questi servizi online i quali, grazie ai contenuti giornalistici, possono accrescere la propria forza attrattiva e, dunque, anche i propri introiti pubblicitari senza dover pagare per questi contenuti. Anche le imprese mediatiche beneficiano di questi nuovi canali di distribuzione digitali, ma devono sostenere da sole i costi per la produzione dei contenuti giornalistici. Il Consiglio federale riconosce che, ai fini della libertà di informazione, è molto importante che i fornitori di
servizi online abbiano la facoltà di utilizzare le pubblicazioni giornalistiche in questo modo, e pertanto ri-
tiene che debbano averne la possibilità anche in futuro. Per fare ciò, d’ora in poi dovranno però versare un’indennità intesa come equo compenso alle imprese mediatiche e ai giornalisti.
La comunicazione pubblica costituisce un pilastro cruciale di una democrazia. Essa contribuisce alla formazione delle opinioni, all’elaborazione sociale di temi politici e alla legittimazione di decisioni politiche. La digitalizzazione ha trasferito una buona parte della comunicazione pubblica su Internet. Basta uno
smartphone per informarsi su Internet e partecipare alla comunicazione pubblica. Servizi online quali motori di ricerca (p. es. Google), piattaforme multimediali (p. es. YouTube) e servizi di microblogging (p. es. Twitter) oggi vengono sfruttati più spesso come fonti di informazione rispetto alle pubblicazioni giornalistiche che per lungo tempo hanno plasmato la comunicazione pubblica. Molte offerte di questi servizi online continuano tuttavia a basarsi sul lavoro giornalistico dei media pubblicistici classici. Tali servizi non forniscono un compenso alle imprese mediatiche e ai giornalisti per l’utilizzo delle loro prestazioni. La regolamentazione in materia di diritto d’autore qui proposta intende garantire d’ora in poi ai media pubblicistici tradizionali un compenso per il lavoro svolto e, al tempo stesso, preservare le opportunità offerte dalla digitalizzazione e, in particolare, la libertà di informazione.
Nell’interesse della comunicazione pubblica, i fornitori di servizi online pertanto potranno – come peraltro auspicato – continuare a visualizzare snippet (brevi anteprime di testo) o thumbnail (piccole anteprime di immagini) di pubblicazioni giornalistiche. Le imprese mediatiche non potranno vietare queste utilizzazioni. Al contrario della regolamentazione dell’UE, concepita esclusivamente come diritto di protezione affine, con la soluzione proposta non si crea un diritto di divieto, ma un diritto a un’indennità intesa come equo compenso. L’articolazione concreta di tale diritto garantisce che i fornitori di servizi online non vi si possano sottrarre accorciando gli snippet. Anche il fatto che il diritto al compenso previsto sia soggetto a gestione collettiva si discosta dall’approccio della regolamentazione UE e contribuisce a far sì che i fornitori di servizi online non si possano limitare a concludere contratti esclusivamente con imprese mediatiche internazionali selezionate o grandi imprese mediatiche nazionali. A tale scopo si può ricorrere al collaudato sistema vigente della gestione collettiva per mezzo di società di gestione. In questo modo, anche le imprese mediatiche più piccole potranno trarre vantaggio della nuova regolamentazione. A beneficiarne saranno tutte le imprese mediatiche che dichiarano di lavorare rispettando le regole per la prassi giornalistica riconosciute nel settore. I giornalisti otterranno una parte dei compensi. Prendendo a riferimento la chiave di ripartizione della società di gestione ProLitteris, è lecito supporre che essi saranno suddivisi a metà.
Saranno tenuti a versare un compenso i fornitori di servizi online che contano un numero annuo medio di utenti pari almeno al 10 per cento della popolazione svizzera. Mediante questo limite, si vuole evitare che l’obbligo in questione si tramuti in una barriera di accesso al mercato e ostacoli lo sviluppo di offerte innovative.
La nuova regolamentazione non dovrebbe comportare cambiamenti e non avrà conseguenze finanziarie per gli utenti di Internet. Vi è però il rischio che i fornitori di servizi online per i quali la visualizzazione di snippet o thumbnail non è fondamentale vi rinuncino per sottrarsi interamente o in parte all’obbligo di compenso.