Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 24 pagine

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soluzione permette di evitare discussioni sulla lunghezza degli snippet come avvenuto in diversi Paesi dell’UE. Come nell’UE, i collegamenti ipertestuali sono esenti da compenso.

La lettera b stabilisce che le imprese mediatiche hanno diritto a un compenso anche quando la messa a disposizione di brevi estratti di prodotti giornalistici a titolo professionale da parte di fornitori di servizi della società dell’informazione avviene nel quadro della restrizione al diritto d’autore prevista per i servizi d’attualità (cfr. art. 28 cpv. 2 LDA). Per i fornitori in questione, tale operazione era finora gratuita. D’ora in poi, i grandi fornitori di servizi della società dell’informazione potranno continuare ad avvalersi della restrizione al diritto d’autore appena ricordata, ma dovranno versare un compenso per beneficiarne.

Il Consiglio federale pone in consultazione due varianti per il capoverso 2:

[VARIANTE 1] Il capoverso 2 chiarisce che il diritto al compenso sussiste anche quando la messa a disposizione è il risultato di una richiesta di ricerca. In questo modo, il fornitore di servizi della società dell’informazione non può sottrarsi all’obbligo del compenso appellandosi al fatto di non provvedere direttamente alla messa a disposizione di parti di pubblicazioni giornalistiche. La visualizzazione o messa a disposizione di notizie continua a caratterizzare il modello commerciale del fornitore di servizi della società dell’informazione e, dunque, rimane soggetta all’obbligo del compenso anche se il fornitore in questione non esercita un’influenza diretta sui contenuti visualizzati ai propri utenti. La mera messa a disposizione di snippet da parte degli utenti nel quadro dei media sociali non comporta invece un obbligo di compenso per il servizio online. Pertanto i gestori di media sociali sono tenuti a versare un compenso unicamente per la messa a disposizione di snippet nel quadro di proprie offerte secondo il capoverso 1 (p. es. Facebook News).

[VARIANTE 2] Per le stesse ragioni esposte in relazione alla variante 1, con la variante 2 verrebbe considerata anche la fattispecie in cui degli utenti mettono a disposizione parti di pubblicazioni giornalistiche (lett. a) o brevi estratti di prodotti giornalistici (lett. b) tramite i media sociali. Anche in questi casi, la condivisione di snippet rimarrebbe possibile, ma i gestori dei media sociali in questione sarebbero obbligati a versare un compenso. Gli utenti che compiono un’operazione del genere, ad esempio creando un blog di notizie sui media sociali, pure con questa variante risulterebbero invece esentati dal compenso.

A far propendere per questa seconda variante, vale a dire estendere l’obbligo di compenso per i fornitori di servizi della società dell’informazione anche ai casi in cui i rispettivi utenti condividono ad esempio contributi di blog di notizie (media sociali come servizi della società dell’informazione), vi è l’idea di fondo del progetto di correggere lo squilibrio tra i fornitori di servizi della società dell’informazione e le imprese mediatiche (queste ultime sostengono i costi per i contenuti giornalistici grazie ai quali i servizi online accrescono la propria forza attrattiva nei confronti degli utenti e, dunque, del mercato pubblicitario). A sconsigliare questa soluzione vi è invece il rischio che i servizi online impediscano ai propri utenti di condividere snippet. Dubbi sussistono inoltre circa la sua compatibilità con il diritto europeo. In linea di massima, la regolamentazione svizzera si ispira all’approccio europeo, ma presenta pure tratti originali. Siccome non è stato chiarito in maniera definitiva se anche la normativa europea contempla la messa a disposizione da parte degli utenti dei media sociali, resta pure aperta la questione se questa variante avvicina o allontana il diritto svizzero da quello europeo. Se da un lato la rilevanza dell’utilizzo di snippet da parte degli utenti dei media sociali risulta controversa, dall’altro il Monitoraggio media Svizzera 2021 evidenzia che i media sociali sono considerati parte del mercato mediatico: per quanto riguarda il potere sull’opinione e il potere di mercato, l’impresa Meta si situa ad esempio al terzo posto dietro alla SRG SSR e a TX Group e davanti a CH Media, Ringier e il gruppo NZZ30.

Il capoverso 3 stabilisce che il diritto al compenso può essere fatto valere unicamente tramite una società di gestione autorizzata, analogamente a tutti i diritti al compenso. La gestione collettiva è quindi obbligatoria. Come di consueto in questi casi, visto il gran numero di utenti e di beneficiari un esercizio individuale di tale diritto sarebbe pressoché impossibile da gestire e anche difficile da imporre in assenza di un diritto di divieto. Le società di gestione possono anche appellarsi all’articolo 51 capoverso 1 LDA, in base al quale gli utenti d’opere devono fornire alle società di gestione tutte le informazioni di cui necessitano per fissare e applicare le tariffe pertinenti nonché per ripartire il prodotto della gestione. Gli utenti interessati dall’articolo 51 LDA sono quelli che utilizzano un diritto o una prestazione protetta la cui gestione è disciplinata dall’articolo 40

30 www.monitoraggio-media-svizzera.ch > Gruppi industriali > Potere sull’opinione (stato: 04.01.2023).