Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 24 pagine

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scopo di lucro come Wikipedia, istituzioni della memoria pubbliche e biblioteche saranno invece esentati, così come le imprese più piccole, in quanto si vuole impedire che la regolamentazione ostacoli l’innovazione o l’accesso al mercato.

Avranno diritto a un compenso le imprese mediatiche (p. es. editori di giornali o portali di informazione) i cui contenuti giornalistici vengono resi accessibili. La loro dimensione è ininfluente: anche le imprese più piccole potranno giovarsene. I principali beneficiari saranno le imprese mediatiche con sede in Svizzera. Quelle estere ne avranno diritto se il Paese nel quale hanno sede conferisce alle imprese mediatiche svizzere diritti patrimoniali per utilizzazioni analoghe (art. 37b). Tutte le imprese mediatiche dovranno inoltre dichiarare di lavorare secondo le regole per la prassi giornalistica (p. es. il codice deontologico del Consiglio svizzero della stampa). Tale requisito, sostenuto dal settore dei media, intende garantire standard minimi di qualità delle pubblicazioni giornalistiche.

In veste di autori delle opere contenute nelle pubblicazioni giornalistiche, ai giornalisti spetta una congrua parte del compenso versato alle imprese mediatiche per l’utilizzo delle suddette pubblicazioni. Tali opere includono, oltre agli articoli dei giornalisti, anche fotografie, diagrammi e le sequenze audiovisive inserite nelle pubblicazioni in questione. Anche gli autori di simili prodotti dovranno essere rimunerati per la messa a disposizione di estratti delle loro opere sprovvisti di carattere originale. Il diritto di partecipazione è indipendente da diritti esclusivi e accordi contrattuali e non può essere trasmesso. Per evitare che i beneficiari vi rinuncino o siano costretti a rinunciarvi ad esempio per via di clausole contenute nel contratto di lavoro, tale diritto è inoltre irrinunciabile.

Agli aventi diritto spetta un compenso. Se i diritti al compenso non rappresentano una novità per il diritto d’autore svizzero quello previsto dalla presente regolamentazione è però ripreso dalla legislazione comunitaria. Il diritto d’autore svizzero prevede un’indennità commisurata alle entrate conseguite per mezzo dell’utilizzazione dell’opera. A differenza dell’esclusiva considerazione delle entrate d’utilizzazione, il diritto al compenso consente di tenere conto sia delle spese delle imprese mediatiche, sia delle entrate dei fornitori di servizi della società dell’informazione. Ai fini della libertà d’informazione, che verrebbe notevolmente ostacolata da una limitazione dei risultati di ricerca, il diritto al compenso è inoltre articolato in modo da minimizzare gli incentivi per i grandi fornitori di servizi della società dell’informazione a escludere determinate pubblicazioni giornalistiche.

Il diritto a un compenso deve infine essere esercitato collettivamente. A tale scopo si può fare affidamento sul collaudato sistema vigente della gestione collettiva per mezzo di società di gestione, che offre diversi vantaggi: da un lato i grandi fornitori di servizi della società di informazione hanno così a che fare con un solo partner contrattuale, il che consente di evitare complesse trattative individuali con un gran numero di titolari di diritti, e dall’altro si previene il rischio che i grandi fornitori in questione stipulino licenze (gratuite) solo con alcune imprese mediatiche selezionate ignorandone altre magari di piccole dimensioni. Ciò permette anche di scongiurare complessi contenziosi in materia di diritto dei cartelli sull’ammissibilità di accordi contrattuali selettivi, come è accaduto ad esempio in Francia23. La riscossione dei compensi avviene sulla base di tariffe elaborate dalle società di gestione, verificate e approvate. Le società in questione devono intavolare negoziati al riguardo con le associazioni che rappresentano gli utenti, i cui risultati vanno avallati dalla COMCO. Quest’ultima ha la facoltà di verificare l’adeguatezza di una tariffa delle società di gestione e di convalidarla anche se le parti non hanno raggiunto un accordo consensuale.

23 Cfr. Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 7, Arrêt du 08 octobre 2020 (n°21, 38 pages), 20/08071 – N°Portalis 35L7-V- B7E-CB5Z5.