Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 24 pagine
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online sarebbe più difficile trovare le pubblicazioni giornalistiche8. Il riconoscimento di una tale reciproca dipendenza potrebbe costituire il fondamento per una soluzione settoriale, anche se le esperienze maturate nell’ambito dell’UE dimostrano che i fornitori di servizi online non ne sentono l’esigenza.
Per questo motivo, nell’articolo 15 della direttiva DSM l’UE ha introdotto una protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online nell’ambito dei diritti di protezione affini al diritto d’autore (cfr. anche n. 2). Considerata la tendenza internazionale all’armonizzazione del diritto d’autore, ciò costituisce un elemento a favore della creazione di un diritto di protezione affine anche in Svizzera. L’obiettivo della regolamentazione è di offrire un compenso alle imprese mediatiche per le loro prestazioni, ossia informare, osservare, analizzare e valutare. Esse riducono la complessità e consentono di orientarsi9. Il diritto d’autore di per sé non tutela gli investimenti; di regola anzi la capacità di protezione sussiste indipendentemente dalle risorse monetarie o dal tempo investiti dall’autore10. Già oggi ad ogni modo gli investimenti che presentano un’affinità sistematica con il diritto d’autore sono tutelati tramite i cosiddetti diritti di protezione affini. La vicinanza materiale tra la protezione di pubblicazioni giornalistiche e la protezione di opere induce a propendere per una regolamentazione nel quadro della legge sul diritto d’autore.
L’eventualità di un intervento legislativo nell’ambito del diritto sui cartelli (legge del 6 ottobre 199511 sui cartelli [LCart]) o del diritto in materia di concorrenza sleale (legge del 19 dicembre 198612 contro la concorrenza sleale [LCSI]) è stata valutata e rigettata. La legislazione svizzera in materia di cartelli non prevede disposizioni settoriali specifiche o riferite a singoli casi concreti, che risulterebbero peraltro in contraddizione con l’obiettivo della legge, ossia di garantire e promuovere una concorrenza efficace. La nozione di «concorrenza efficace» così come intesa dal legislatore concepisce la concorrenza come un processo dinamico e multiforme e implica in larga misura la rinuncia a una politica della concorrenza di impostazione strumentale13. In questo senso, gli strumenti vigenti del diritto dei cartelli, e in particolare le disposizioni riguardo alla legittimità o all’illegittimità di accordi verticali, orizzontali o conglomerati in materia di concorrenza e quelle relative all’abuso di una posizione che domina il mercato (e, dall’1.1.2022, di una posizione dominante relativa) bastano a contrastare eventuali turbative effettive alla concorrenza efficace in tutti i rami e settori economici. Il diritto svizzero vigente in materia di concorrenza sleale non prevede una fattispecie la cui liceità dipende esclusivamente dal pagamento o dal mancato pagamento di una prestazione. In linea di massima, la protezione di specifici settori esula peraltro dal diritto in materia di concorrenza sleale. Introdurre un diritto di protezione affine dettagliato e su misura per gli editori nel diritto dei cartelli o in materia di concorrenza sleale sarebbe difficilmente giustificabile sotto il profilo sistematico. Contestualmente è stata anche discussa la proposta di rinunciare del tutto a una regolamentazione nel quadro del diritto d’autore, autorizzando però eccezionalmente le imprese mediatiche a concludere accordi in materia di concorrenza. Tale soluzione tuttavia non appare efficace. In via eccezionale, il Consiglio federale può autorizzare, su richiesta degli interessati e come strumento correttivo, accordi in materia di concorrenza (in realtà considerati illeciti dalla legge sui cartelli) quando sussistono interessi pubblici che prevalgono sulle esigenze della concorrenza e gli accordi in questione sono necessari per la realizzazione di tali interessi e dei relativi obiettivi concreti (art. 8 LCart). Come discende dalla stessa disposizione legale, una simile autorizzazione del Consiglio federale presuppone però una precedente procedura amministrativa davanti alla Commissione della concorrenza oppure una procedura civile dinanzi a un tribunale che ha appurato comportamenti illeciti delle parti (che poi presenteranno la richiesta di cui sopra al Consiglio federale) sotto il profilo del diritto dei cartelli. La successiva autorizzazione del Consiglio federale
8 Rapporto del Consiglio federale del 17.12.2021 «Revisione della legge sul diritto d’autore. Verifica dell’efficacia» (disponibile in tedesco e francese) in adempimento del postulato 19.3421 CSEC-S, pag. 27.
9 Otfried Jarren, Renate Fischer, «Plattformisierung von Öffentlichkeit/Relevanzverlust des Journalismus als Herausforderung», in M. Seeliger, S. Sevigniani (a c.), Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit?, Baden-Baden 2001, pag. 367.
10 Reto M. Hilty, Urheberrecht, 2a ed., Berna 2020, pag. 59.
11 RS 251
12 RS 241
13 FF 1995 I 417-418