Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 24 pagine
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LDA31. Gli articoli 37a e 37c aLDA riguardano diritti al compenso che vanno obbligatoriamente gestiti in maniera collettiva. La società di gestione competente può pertanto chiedere le informazioni di cui necessita ai fornitori di servizi della società dell’informazione e alle imprese mediatiche.
Il capoverso 4 prevede che siano tenuti a versare un compenso unicamente i fornitori di servizi della società dell’informazione con fine di lucro. In questo modo si vuole sgravare i fornitori di servizi della società dell’informazione senza scopo di lucro, come ad esempio Wikipedia e le istituzioni della memoria pubbliche, che spesso necessitano di un sostegno finanziario e probabilmente non fanno concorrenza alle imprese mediatiche sul mercato pubblicitario. Per essere assoggettati all’obbligo del compenso, oltre ad agire a fine di lucro i fornitori di servizi della società dell’informazione devono anche vantare un certo bacino d’utenza, così da evitare che l’obbligo del compenso crei barriere di accesso al mercato nei confronti di nuovi fornitori di servizi della società dell’informazione ed eventuali ostacoli all’innovazione. L’obbligo in questione vale quindi solo per i fornitori che contano un numero di utenti annuo medio pari almeno al 10 per cento della popolazione svizzera; il numero delle utilizzazioni effettuate (p. es. numero di richieste di ricerca) non risulta invece rilevante. Tale percentuale riprende la proposta della Commissione europea relativa a una legge sui servizi digitali32, che impone obblighi specifici ai prestatori di servizi che vantano un determinato raggio d’azione (concretamente 45 milioni di utenti). In caso di modifiche, tale soglia andrà adeguata affinché corrisponda sempre al 10 per cento della popolazione dell’UE (cfr. pag. 3 della proposta). L’approccio secondo cui il 10 per cento della popolazione costituisce un valore rappresentativo appare convincente. Per ragioni pratiche, si è rinunciato a indicare un limite espresso in un numero concreto di persone adeguato alla realtà svizzera, preferendo invece basarsi direttamente sulla soglia del 10 per cento della popolazione svizzera.
Il capoverso 5 chiarisce che la presente revisione parziale non tange i diritti d’autore e i diritti di protezione affini esistenti. Quando un fornitore di servizi della società dell’informazione mette a disposizione parti di pubblicazioni giornalistiche che presentano un carattere originale e quindi sono tutelate dal diritto d’autore, si continuerà ad applicare il diritto d’autore. In tal caso, per la messa a disposizione occorre l’autorizzazione del titolare dei diritti. Come nell’UE, si porrà dunque probabilmente la questione della lunghezza massima degli estratti, dato che non è sempre chiaro quando un estratto di una pubblicazione giornalistica possa essere considerato lungo e probabilmente dotato di un carattere individuale. A differenza dell’UE, anche per un estratto molto breve di una pubblicazione giornalistica è comunque dovuto un compenso, il che consente di evitare discussioni sulla lunghezza degli snippet come avvenuto in diversi Paesi dell’UE. Analogamente all’UE, i collegamenti ipertestuali esulano dalla presente regolamentazione e sono pertanto esenti da compenso.
L’obbligo di compenso non tange i diritti d’autore e i diritti di protezione affini esistenti e non influisce nemmeno sui modelli di licenza delle imprese mediatiche, in quanto si tratta di utilizzazioni diverse. L’obbligo di compenso per la messa a disposizione di pubblicazioni giornalistiche riguarda utilizzazioni finora gratuite, per cui non possono verificarsi doppi pagamenti.
Art. 37b Riserva della reciprocità
In linea di principio, dovrebbero avere diritto al compenso non solo le imprese mediatiche con sede in Svizzera ma anche quelle straniere. Trattare tutte le imprese mediatiche allo stesso modo creerebbe tuttavia un forte squilibrio a danno delle imprese mediatiche con sede in Svizzera. Le imprese estere beneficerebbero della protezione in Svizzera, mentre quelle svizzere non godrebbero di tutele simili dato che solo pochi Paesi prevedono misure comparabili a sostegno delle pubblicazioni giornalistiche.
L’UE accorda una protezione simile, ma limitata agli editori di media con sede in un Paese membro dell’UE. La soluzione svizzera adotta un approccio meno restrittivo, vincolando la tutela delle imprese mediatiche estere
31 Ernst Brem, Vincent Salvadé, Gregor Wild, Gregor, «Art. 51», in B. K. Müller, R. Oertli (a c.), Urheberrechtsgesetz (URG), 2. Auflage, Berna 2012, art. 51 n. marg. 4. Denis Barrelet, Dieter Meier, «Art. 51», in D. Barrelet, W. Egloff (a c.), Das neue Urheberrecht. Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte. 4. Auflage, vollständig überarbeitet und ergänzt, Berna 2020, art. 51 n. marg. 3.
32 Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2020, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, COM(2020) 825 final.