Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 24 pagine
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comprensione. Viene inoltre sottolineato espressamente che anche la messa a disposizione rientra tra le utilizzazioni previste nell’articolo 28 capoverso 2. Tale circostanza era già stata riconosciuta dal messaggio del Consiglio federale del 19 giugno 198924, e pertanto non comporta alcuna modifica materiale.
Art. 37a Diritto al compenso per la messa a disposizione di pubblicazioni giornalistiche
Con la loro attività redazionale, le imprese mediatiche forniscono prestazioni importanti in vista della successiva diffusione delle informazioni da loro elaborate. Si vuole pertanto impedire che tali prestazioni, le quali comportano un notevole dispendio di risorse, possano essere sfruttate da fornitori di servizi della società dell’informazione senza un’adeguata contropartita. Per questo motivo, l’articolo 37a aLDA istituisce un diritto al compenso a favore delle imprese mediatiche quando dei fornitori di servizi della società dell’informazione mettono a disposizione parti di pubblicazioni giornalistiche.
I fornitori di servizi della società dell’informazione agiscono da intermediari di notizie di attualità. Essi ampliano le possibilità di comunicazione e formazione dell’opinione pubblica, ad esempio rendendo reperibili informazioni in Internet (motori di ricerca ecc.), consentendo agli utenti la condivisione di contenuti (attinenti alla cronaca) online (servizi dei media sociali ecc.). Una caratteristica comune di questi fornitori di servizi della società dell’informazione è che non producono contenuti giornalistici propri, perlomeno non su base regolare. Per contro, facilitano la ricerca di informazioni, permettono a persone e organizzazioni private di rivolgersi con i propri contenuti a un pubblico potenzialmente vasto e semplificano lo scambio di comunicazioni pubbliche tra persone e organizzazioni25.
A differenza di un diritto esclusivo come quello previsto dall’UE, il diritto al compenso offre il vantaggio che i titolari dei diritti non possono vietare l’utilizzo dei contenuti, il che costituisce un aspetto sostanziale nell’ottica della libertà di informazione. Un editore di media non potrà ad esempio impedire al gestore di un motore di ricerca di inserire estratti di articoli di giornale nei risultati di ricerca se essi non presentano un carattere originale e dunque restano sotto la soglia di protezione del diritto d’autore. Un diritto al compenso consente per giunta di evitare negoziazioni di contratti individuali di licenza per l’utilizzazione di pubblicazioni giornalistiche. Ciò permette di evitare che soltanto le grandi imprese mediatiche riescano a concludere contratti con i fornitori di servizi della società dell’informazione o che venga di fatto imposta la concessione di licenze gratuite ai predetti fornitori. Tutte le imprese mediatiche percepiscono così un compenso per l’utilizzo dei propri contenuti.
Le pubblicazioni giornalistiche ai sensi del capoverso 1 consistono, indipendentemente dal mezzo di comunicazione, in un insieme di prodotti giornalistici, che possono assumere la forma di contributi testuali, fotografici o audiovisivi. Tali pubblicazioni mirano di regola a informare il pubblico su notizie (attuali) o altri temi. Tra gli esempi tipici di una pubblicazione giornalistica figurano quotidiani, riviste o pagine Internet di notizie. Come a livello di UE, non rientrano invece in questa categoria i periodici editi a scopi scientifici o accademici, che perseguono altri obiettivi rispetto alle pubblicazioni giornalistiche qui considerate.
Le imprese mediatiche costituiscono fornitori di servizi che si occupano tra l’altro della redazione, della distribuzione e del marketing di prodotti giornalistici. Rientrano in questa categoria non solo gli editori di giornali tradizionali, ma anche le imprese mediatiche che operano online. Le imprese mediatiche assumono l’iniziativa e la responsabilità redazionale per le pubblicazioni giornalistiche, contribuendo così in misura determinante alla disponibilità di informazioni affidabili. In virtù del capoverso 1, tali imprese devono dichiarare di lavorare secondo le regole per la prassi giornalistica (p. es. codice deontologico del Consiglio svizzero della stampa). La dichiarazione in questione, il cui scopo è il rispetto degli standard settoriali riconosciuti per le pubblicazioni giornalistiche, può essere rilasciata alle società di gestione incaricate della riscossione e della distribuzione del compenso. Si è tuttavia rinunciato a stabilire in dettaglio quali regole vanno rispettate e il contenuto specifico della dichiarazione, la cui definizione spetterà alle parti coinvolte.
24 FF 1989 III 413
25 Cfr. rapporto dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 17.11.2021 «Intermediari e piattaforme di comunicazione. Effetti sulla comunicazione pubblica e approcci di governance», pag. 2.