Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 24 pagine
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Art. 49
Il diritto al compenso delle imprese mediatiche può essere fatto valere unicamente tramite una società di gestione autorizzata (cfr. art. 37a cpv. 3 aLDA). La ripartizione dei compensi riscossi dalle società di gestione non si basa sul bacino d’utenza, ma è proporzionale alle spese sostenute dalle imprese mediatiche per le pubblicazioni giornalistiche messe a disposizione e alla misura in cui tali pubblicazioni contribuiscono a soddisfare il bisogno di informazioni. Un giornale regionale o locale ad esempio di regola contribuisce in misura sostanziale a soddisfare il bisogno di informazioni dell’opinione pubblica, aspetto di cui va tenuto conto a prescindere dal numero di utenti. In questo contesto assumono particolare rilevanza le rimunerazioni corrisposte dalle imprese mediatiche agli autori delle opere giornalistiche utilizzate nelle pubblicazioni giornalistiche. I relativi criteri vanno definiti nel regolamento di ripartizione della società di gestione competente.
Art. 60a
Le imprese mediatiche ottengono un compenso quando dei fornitori di servizi della società dell’informazione mettono a disposizione parti delle loro pubblicazioni giornalistiche.
Il calcolo del compenso è influenzato da vari fattori e l'elenco nel presente articolo non è esaustivo.
Vanno ad esempio considerate le spese sostenute dalle imprese mediatiche. In questo modo si tiene conto della richiesta del Consiglio federale che anche le imprese mediatiche più piccole possano beneficiare del diritto di protezione affine. Le grandi imprese mediatiche traggono regolarmente vantaggio da economie di scala, vale a dire dai risparmi garantiti dai costi decrescenti per unità di prodotto, mentre le piccole imprese mediatiche non possono farlo. Per questo motivo, si è deciso di basare la ripartizione del compenso anche sull’ammontare delle spese sostenute, così da evitare che, di fatto, soltanto le grandi imprese mediatiche beneficino del compenso.
In alternativa, l’entità del compenso può anche essere determinata in funzione delle entrate aggiuntive conseguite dai grandi fornitori di servizi della società dell’informazione grazie alla maggiore attrattiva garantita dalla visualizzazione di contenuti giornalistici, per la quale finora non hanno dovuto pagare licenze.
Il fatto che il Consiglio federale abbia posto in consultazione due varianti dell’articolo 37a capoverso 2 comporta anche due varianti corrispondenti del capoverso 2 dell’articolo 60a:
[VARIANTE 1] Se i grandi fornitori di servizi della società dell’informazione sono gestori di motori di ricerca, occorre anche tenere conto del numero di ricerche legate all’attualità.
[VARIANTE 2] Come nel caso della variante 1, per i grandi fornitori di servizi della società dell’informazione che sono gestori di motori di ricerca occorre anche tenere conto del numero di ricerche legate all’attualità. Per i gestori di media sociali, il calcolo del compenso deve anche tenere conto del numero di contributi degli utenti legati all’attualità.
Art. 83a
In ossequio al principio del diritto intertemporale in base al quale il nuovo diritto è applicabile dopo la sua entrata in vigore, il compenso per la messa a disposizione di pubblicazione giornalistiche è dovuto dal momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione e può essere fatto valere a partire dall’autorizzazione delle relative tariffe da parte della CAF.