Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/54: Modifica dell’ordinanza sul registro di commercio e dell’ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA · 16 pagine
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L’articolo 787a nCO disciplina (come anche l’art. 684a cpv. 2 CO nel diritto societario) l’obbligo per gli uffici del registro di commercio di agire se, in relazione a una notificazione, hanno un sospetto fondato di un trasferimento nullo di quote sociali. Occorre completare il riferimento dell’articolo 83 alle disposizioni sulle società per azioni. Pertanto, l’articolo 65a sul trasferimento di azioni di società sovraindebitate senza attività commerciale e senza attivi realizzabili si applica per analogia alla cessione di quote sociali di società oberate di debiti senza attività commerciale e senza attivi realizzabili. Si rimanda ai rispettivi commenti alle relative disposizioni applicabili alla società per azioni (cfr. commenti sull’art. 65a).
Capitolo 6: Società cooperativa
Art. 87 Contenuto dell’iscrizione
Capoverso 1 lettera m: la nuova lettera corrisponde al nuovo disciplinamento per le società per azioni di cui all’articolo 45 capoverso 1 lettera p. A questo proposito si rimanda ai commenti all’articolo 45.
Titolo 5: Iscrizioni d’ufficio
Capitolo 1: Iscrizione lacunosa o inesatta
Art. 152 Contenuto delle diffide dell’ufficio del registro di commercio
Capoverso 1: se l’UFRC segnala all’ufficio del registro di commercio un’incompatibilità tra un’interdizione di esercitare un’attività e le funzioni iscritte nella banca dati centrale delle persone, l’ufficio del registro di commercio ingiunge all’ente giuridico di adottare le misure necessarie (cfr. art. 928a cpv. 2bis - 2quaternCO). In tal modo l’ordinanza chiarisce, che alle diffide del registro di commercio si applicano gli articoli 152 e seguenti.
Se l’ente giuridico interviene in modo insufficiente o non interviene del tutto e l’interessato non chiede la sua cancellazione dal registro di commercio (art. 933 cpv. 2 CO), l’ufficio del registro di commercio ordina d’ufficio una misura adeguata, ad esempio la cancellazione dell’interessato dal registro di commercio. In tale caso viene applicato l’articolo 153. Poiché gli uffici del registro di commercio non avranno accesso diretto all’estratto 3 per autorità, ma tale accesso sarà riservato solo all’UFRC (art. 47 lett. e nLCaGi), quest’ultimo assisterà, all’insegna della collaborazione prevista all’articolo 928a CO, l’ufficio del registro di commercio, se lo desidera, nella redazione della decisione.
3.2 Ordinanza sul casellario giudiziale
Capitolo 6: Comunicazione di dati di VOSTRA
Sezione 4: Comunicazione automatica dei dati di VOSTRA alle autorità
L’articolo 64a nLCaGi impone al Servizio del casellario giudiziale di trasmettere periodicamente all’UFRC, tramite il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA gestito