Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/54: Modifica dell’ordinanza sul registro di commercio e dell’ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA · 16 pagine
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• rivedere le disposizioni sull’iscrizione della rinuncia a una revisione limitata per tenere conto del divieto retroattivo di rinuncia alla revisione limitata, adottato dal Parlamento (cfr. commenti seguenti agli articoli 45 cpv. 1 lett. p; 62; 68 cpv. 1 lett. q; 73 cpv. 1 lett. r; 87 cpv. 1 lett. m);
• definire i criteri di ricerca per le consultazioni individuali su persone fisiche iscritte nel registro di commercio (cfr. commenti seguenti all’articolo 14a);
• definire la procedura in merito all’obbligo delle autorità fiscali cantonali di comunicare agli uffici del registro di commercio la mancata presentazione del conto annuale da parte di una persona giuridica (cfr. commenti seguenti agli articoli 62 cpv. 5 e 10 cpv. 2).
2.1.2 Ordinanza sul casellario giudiziale
Secondo l’articolo 64a capoverso 2 nLCaGi, le interdizioni di esercitare un’attività iscritte nel casellario giudiziale sono comunicate all’UFRC mediante un’interfaccia tra VOSTRA e «la banca dati centrale delle persone», in virtù dell’articolo 928b nCO. Per attuare tale disposizione, è necessario modificare sia l’ORC (cfr. commenti seguenti agli articoli 10 cpv. 1 lett. d; 19 cpv. 3bis; 152 cpv. 1) sia adeguare l’ordinanza sul casellario giudiziale (cfr. commenti seguenti all’articolo 61a AP-OCaGi).
2.2 Compatibilità tra compiti e finanze
I costi di attuazione una tantum per l’adattamento delle interfacce elettroniche a livello federale e cantonale sono calcolabili e non comportano spese ricorrenti (cfr. n. 4).
2.3 Attuazione
Affinché le autorità fiscali possano comunicare per via elettronica agli uffici del registro di commercio che la persona giuridica non ha presentato il conto annuale, le autorità fiscali cantonali e gli uffici del registro di commercio devono prima creare le interfacce necessarie (cfr. n. 4.2).
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Ordinanza sul registro di commercio
Titolo 1: Disposizioni generali
Capitolo 4: Pubblicità del registro di commercio
Art. 10 Deroghe
L’articolo 10 riguardante le deroghe al principio della pubblicità del registro di commercio è ora suddiviso in due capoversi.