Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/54: Modifica dell’ordinanza sul registro di commercio e dell’ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA · 16 pagine

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nome e il cognome di una persona, nonché i cosiddetti numeri personali non significanti della banca dati centrale delle persone (art. 928c cpv. 3 CO).

A ogni persona iscritta nella banca dati centrale delle persone viene assegnato un numero personale non significante (art. 928c cpv. 3 CO), visibile anche nel registro di commercio. Nel caso di una ricerca effettuata solo con il nome e/o il cognome, le diverse grafie dei nomi possono portare a risultati incompleti o imprecisi. Tuttavia, procedendo a una ricerca con l’aiuto del numero personale non significante, la persona e le relative iscrizioni del registro di commercio possono essere identificate in modo univoco.

La ricerca delle persone consentirà di determinare presso quale entità giuridica e con quale funzione è o è stata registrata la persona in questione. In questo modo, il pubblico sarà in grado di farsi un’idea della carriera economica della persona, grazie alle attività soggette a iscrizione nel registro di commercio. È ad esempio anche possibile ottenere informazioni sul fatto che la persona sia o sia stata registrata presso un’entità giuridica nei confronti della quale è stata aperta una procedura di fallimento.

Queste opzioni di ricerca faciliteranno anche alle autorità lo svolgimento delle loro funzioni. Ad esempio, i giudici penali che pronunciano interdizioni di esercitare determinate attività, possono conoscere le società presso le quali è iscritta la persona in questione e con quale funzione, nonché lo scopo della società menzionata. Ciò consentirà loro di formulare l’interdizione di attività in modo più preciso.

Mentre invece il numero AVS non sarà reso pubblico (cfr. art. 936 cpv. 1 in fine CO), non potrà essere utilizzato come criterio di ricerca e non apparirà quindi nemmeno nei risultati della ricerca. Il numero AVS nella banca dati centrale delle persone serve solo come identificatore delle persone e per motivi di protezione dei dati15 non è accessibile al pubblico.

La disposizione sulla ricerca delle persone entrerà in vigore assieme alle altre disposizioni contenute nell’avamprogetto, ma verrà messa a disposizione del pubblico solo in un secondo momento. Da un lato, perché probabilmente, al momento dell’entrata in vigore delle menzionate disposizioni, nella banca dati centrale delle persone creata nel 2020 (cfr. art. 928b CO) non saranno ancora registrate tutte le persone fisiche. I Cantoni stanno infatti ancora creando le condizioni per fornire alla banca dati centrale delle persone i dati delle persone richiesti. Sarà quindi possibile effettuare una ricerca delle persone significativa soltanto quando la banca dati sarà completamente aggiornata. Dall’altro lato, per mettere a disposizione la funzione di ricerca, occorre prima creare i requisiti tecnici necessari. La consultazione individuale via Internet dei dati di persone fisiche da parte del pubblico subirà quindi ritardi e sarà disponibile solo nei prossimi anni.

Titolo 2: Procedura d’iscrizione

Capitolo 1: Notificazione e documenti giustificativi

Sezione 1: Notificazione

15 FF 2019 4321, 4331; FF2015 2849 2867.