Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/54: Modifica dell’ordinanza sul registro di commercio e dell’ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA · 16 pagine

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Capoverso 1: elenca ancora le indicazioni che non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio secondo l’articolo 936 CO. Le lettere a-c rimangono invariate.

Lett. d: è stata riformulata in seguito al nuovo articolo 928a capoverso 2bis a 2quaternCO che obbliga l’UFRC a far sì che la banca dati centrale delle persone non contenga iscrizioni incompatibili con un’interdizione di esercitare un’attività. Se constata un’incompatibilità, ne informa l’ufficio del registro di commercio, che ingiunge all’ente giuridico di prendere le misure necessarie.

Le autorità coinvolte dovranno quindi scambiarsi comunicazioni e documenti che in parte contengono informazioni sensibili. Tali informazioni non sono soggette al principio della pubblicità di cui all’articolo 936 CO. La lettera b estende quindi l’elenco delle deroghe alla pubblicità del registro di commercio ai menzionati documenti e comunicazioni: le comunicazioni e i documenti allestiti nel contesto dell’esame dell’interdizione di esercitare un’attività sono esplicitamente esclusi dalla pubblicità del registro di commercio. Ciò riguarda in particolare la comunicazione dell’UFRC all’ufficio del registro di commercio secondo cui un’iscrizione in tale registro non è compatibile con un’interdizione di esercitare un’attività esistente (cfr. art. 928a cpv. 2bis-2quaternCO). Detta comunicazione non potrà quindi essere consultata. Invece, una decisione di cancellazione dell’ufficio del registro di commercio, passata in giudicato, in base alla quale la persona in questione viene cancellata d’ufficio dal registro di commercio costituisce un documento giustificativo e come tale non sarà soggetta a deroghe.

Capoverso 2: i documenti di cui all’articolo 62, finora menzionati al capoverso 1 lettera d, relativi all’iscrizione della rinuncia a una revisione limitata, saranno in futuro soggetti a una pubblicità ridotta. Come finora, i documenti non saranno accessibili al pubblico, ma soltanto alle autorità federali e cantonali, segnatamente alle amministrazioni delle contribuzioni e di perseguimento penale. Ciò consente ad esempio all’amministrazione fiscale, che ora dovrà comunicare all’ufficio del registro di commercio se una società non ha presentato il conto annuale nonostante l’obbligo previsto dalla legge (cfr. art. 112 cpv. 4 nLIFD e commenti seguenti all’articolo 62 cpv. 5), di chiedere se il conto annuale è stato presentato all’ufficio del registro di commercio nel contesto di un’iscrizione o del rinnovo di una rinuncia alla revisione limitata. Le autorità si scambiano quindi informazioni. Le società non saranno più incentivate a presentare i loro conti annuali soltanto all’ufficio del registro di commercio e a sperare di usufruire di una tassazione favorevole da parte dell’amministrazione delle contribuzioni. Ciò consentirà inoltre di confrontare i conti annuali presentati all’amministrazione fiscale con quelli depositati presso il registro di commercio. Lo scambio tra le autorità ha lo scopo di rafforzare ulteriormente la compliance delle società alla normativa in materia di diritto contabile.

Capitolo 7: Banche dati centrali

Art. 14a Banca dati centrale delle persone

Capoverso 1bis: all’UFRC compete la gestione della banca dati centrale delle persone. Con la modifica dell’articolo 928b capoverso 3 nCO, in futuro i dati delle persone fisiche saranno accessibili gratuitamente per consultazioni individuali via Internet.

Il nuovo capoverso 1bis specifica i criteri di ricerca per effettuare una consultazione individuale. In particolare, deve essere possibile utilizzare come criterio di ricerca il