Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/54: Modifica dell’ordinanza sul registro di commercio e dell’ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA · 16 pagine
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L’attuale articolo 62 sulla rinuncia a una revisione limitata (il cosiddetto opting-out) sarà rivisto e l’ordine dei capoversi sarà in parte adeguato.
Capoverso 1 e 3 non subiscono alcuna modifica.
Capoverso 2: poiché in futuro la data di inizio dell’esercizio a partire dal quale vale la rinuncia deve essere iscritta nel registro di commercio (cfr. commenti precedenti all’art. 45), occorre modificare il capoverso 2, esplicitando che tale data deve figurare anche nella dichiarazione di rinuncia.
Sono specificati i documenti giustificativi da presentare con la dichiarazione di rinuncia. È sufficiente una copia (lett. a) del conto annuale da allegare alla dichiarazione di rinuncia (cfr. art. 727a cpv. 2bisnCO). Tuttavia, poiché il conto annuale deve essere stato approvato dall’assemblea generale, va richiesto anche un estratto del verbale della deliberazione dell’assemblea generale riguardante l’approvazione (lettera b). Inoltre, deve ora essere presentata una copia della relazione di revisione (lettera c). Se la società ha un ufficio di revisione, quest’ultimo deve esaminare anche il conto annuale. La copia della relazione di revisione consente all’ufficio del registro di commercio di determinare se la revisione è stata effettivamente effettuata. Come finora, alla dichiarazione di rinuncia devono essere allegate le singole dichiarazioni di rinuncia degli azionisti o il relativo verbale dell’assemblea generale che attesta la rinuncia di tutti gli azionisti (lettera d).
Capoverso 4: corrisponde al vecchio capoverso 5. Grazie alla riformulazione è precisato che non solo il consiglio d’amministrazione, ma anche la società stessa è responsabile della notificazione della cancellazione o dell’iscrizione dell’ufficio di revisione. Con la revisione dell’articolo 17, in vigore dal 1° gennaio 2021, la notificazione può essere effettuata da un rappresentante. Non solo il consiglio di amministrazione può notificare la cancellazione o l’iscrizione dell’ufficio di revisione, ma anche tutte le persone autorizzate a firmare per conto della società o terzi con procura.
Capoverso 5: la formulazione della disposizione relativa al rinnovo delle dichiarazioni di rinuncia (precedentemente contenuta nel cpv. 4) passa da «potestativa» a «imperativa». In questo modo viene chiarito che la richiesta di rinnovo della dichiarazione di rinuncia non è a discrezione dell’ufficio del registro di commercio. Se i requisiti del capoverso 4 sono soddisfatti, l’ufficio del registro di commercio ingiunge alla società di rinnovare la dichiarazione di rinuncia o di designare un ufficio di revisione. Per motivi di completezza, viene precisato che la società può anche designare un ufficio di revisione invece di rinnovare la rinuncia. Si tratta di una diffida ai sensi dell’articolo 939 capoverso 1 CO, poiché la mancata iscrizione dell’opting-out o dell’ufficio di revisione costituisce una lacuna nell’organizzazione (cfr. i commenti seguenti all’art. 62 cpv. 6).
Vengono inoltre specificati i casi in cui è necessario richiedere il rinnovo.
Pertanto l’ufficio del registro di commercio deve sempre ingiungere alla società di rinnovare la dichiarazione di rinuncia o di designare un ufficio di revisione, se l’amministrazione fiscale cantonale gli comunica, ai sensi dell’articolo 112 capoverso 4 LFID, che una società con opting-out iscritto non ha prodotto i conti annuali (lett. a). Se la società non presenta il conto annuale all’amministrazione fiscale, vi è il sospetto che non abbia allestito alcun conto annuale e non tenga una contabilità corretta. Senza una contabilità corretta, la società non sarebbe nemmeno in grado di dimostrare che vi siano ancora i presupposti per l’opting-out.