Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/54: Modifica dell’ordinanza sul registro di commercio e dell’ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA · 16 pagine

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dall’Ufficio federale di giustizia (art. 3 cpv. 2 LCaGi), un elenco di tutte le interdizioni di esercitare un’attività, in vigore e iscritte in VOSTRA, ordinate nei confronti di persone registrate nella banca dati centrale delle persone e rilevanti ai fini dell’esame di cui all’articolo 928a capoverso 2bisnCO. Per attuare tale obbligo di comunicazione, l’articolo 61a della nuova ordinanza sul casellario giudiziale (come ultima disposizione della sezione 4 del capitolo 6) deve disciplinare i dettagli di esecuzione della comunicazione (come previsto anche per le altre comunicazioni disciplinate all’art. 58 e segg. LCaGi).

L’articolo 61a capoverso 1 AP-OCaGi prevede che la banca dati centrale delle persone fornisca ogni tre mesi a VOSTRA, tramite l’interfaccia tra i due registri, un elenco aggiornato dei numeri AVS delle persone ivi iscritte con il loro numero AVS. In questo modo VOSTRA sa quali persone sono presenti nella banca dati centrale delle persone e di conseguenza è anche definito il gruppo di persone le cui interdizioni di esercitare un’attività vanno comunicate.

Secondo l’articolo 61a capoverso 2 AP-OCaGi, il giorno successivo alla ricezione dell’elenco di cui al capoverso 1, VOSTRA deve (sulla base dei numeri AVS della banca dati centrale delle persone) trasmettere alla banca dati centrale delle persone un elenco completo delle interdizioni di esercitare un’attività in vigore pronunciate nei confronti delle persone in questione e iscritte in VOSTRA.

Questa procedura garantisce che da VOSTRA alla banca dati centrale delle persone siano trasmessi solo le indicazioni personali necessarie all’adempimento dei pertinenti compiti.

L’articolo 61a, capoverso 2 AP-OCaGi intende disciplinare in modo chiaro quali dati sono riportati in forma strutturata nella comunicazione:

La comunicazione deve contenere «indicazioni concernenti la comunicazione» vale a dire il titolo dell’avviso, la descrizione del mandato, la data di creazione dell’avviso, il suo destinatario; tali indicazioni figureranno su ogni comunicazione VOSTRA (cfr. art. 61a cpv. 2 lett. a AP-OCaGi) e permettono di determinare di che tipo di comunicazione si tratta. È inoltre possibile distinguere una comunicazione da un’altra dichiarazione senza dover procedere a un’analisi approfondita.

Tuttavia, la parte essenziale della comunicazione è costituita dalle indicazioni concernenti una vigente interdizione di esercitare un’attività disposta nei confronti della persona interessata (cfr. art. 61a cpv. 2 lett. b AP-OCaGi). Per ogni interdizione sono riportate le seguenti informazioni. Il destinatario deve essere in grado di capire a chi si riferisce l’interdizione, in quale contesto è stata pronunciata e i parametri più importanti di quest’ultima:

• affinché l’UFRC possa identificare la persona soggetta all’interdizione di esercitare un’attività, è necessario assegnare il numero AVS e l’ID dell’incarto VOSTRA alla rispettiva interdizione (cfr. art. 61a cpv. 2 lett. b n. 1 AP-OCaGi). Con questa informazione, l’UFRC potrà nuovamente consultare in VOSTRA tutti i dati relativi alla persona in questione, mediante l’accesso online all’estratto 3 per autorità, previsto dall’articolo 47 lettere e nLCaGi;

• per trovare più rapidamente le interdizioni in VOSTRA, l’elenco completo dovrà contenere anche alcune informazioni sulla sentenza originaria o sulla decisione successiva in cui è stata pronunciata l’interdizione, come la data