Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/54: Modifica dell’ordinanza sul registro di commercio e dell’ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA · 16 pagine

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Art. 19 Iscrizione fondata su una sentenza o una decisione

Capoverso 3bis: per esaminare la compatibilità tra le iscrizioni nel registro di commercio e le interdizioni di svolgere un’attività, l’UFRC avrà accesso all’estratto 3 per autorità (estratto del casellario giudiziale; cfr. art. 47 lett. e nLCaGi). Mentre gli uffici del registro di commercio non potranno invece consultarlo (cfr. commenti seguenti all’art. 152).

Per analogia alle attuali competenze degli uffici del registro di commercio, anche l’UFRC potrà chiedere, nell’ambito della sua attività di verifica, spiegazioni scritte al tribunale in caso di ambiguità. Di conseguenza, occorre completare l’articolo 19 con tale competenza.

Sezione 2: Documenti giustificativi

Art. 24c Iscrizioni in elenchi pubblici di autorità svizzere

I fatti da iscrivere devono essere documentati (cfr. art. 929 cpv. 2 CO). Lo stesso vale per l’esistenza di autorizzazioni per l’esercizio di un’attività soggetta ad autorizzazione. In linea di principio, in occasione della notificazione nel registro di commercio va presentata anche l’autorizzazione come documento giustificativo. ll nuovo articolo 24c introduce un’eccezione a questa regola nel caso in cui l’autorità di rilascio delle autorizzazioni tenga un elenco pubblico degli enti giuridici autorizzati. Ad esempio, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) pubblica sul proprio sito un elenco degli istituti e dei rappresentanti di investimenti collettivi autorizzati.

In questi casi, secondo l’articolo 24c, la presentazione dell’autorizzazione come documento giustificativo non è più necessaria. L’ufficio del registro di commercio interessato può comprovare l’esistenza di un’autorizzazione consultando direttamente il relativo elenco e annotarlo nel fascicolo.

Capitolo 3: Società anonima

Sezione 1: Costituzione

Art. 45 Contenuto dell’iscrizione

Capoverso 1 lettera p: la rinuncia alla revisione limitata (il cosiddetto opting-out) vale soltanto per gli esercizi futuri (cfr. art. 727a cpv. 2 nCO).

Per l’iscrizione nel registro di commercio è rilevante pertanto la data di inizio dell’esercizio a partire dal quale vale la rinuncia a una revisione limitata (cfr. art. 62). Non è invece necessario inserire la data della dichiarazione di opting-out del consiglio di amministrazione. Di conseguenza, quest’ultimo requisito alla lettera p viene eliminato e sostituito con la data di inizio dell’esercizio a partire dal quale vale la rinuncia a una revisione limitata.

Sezione 9: Disposizioni speciali riguardanti la revisione e l’ufficio di revisione

Art. 62 Rinuncia a una revisione limitata