Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/54: Modifica dell’ordinanza sul registro di commercio e dell’ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA · 16 pagine
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L’opting-out è molto diffuso, tanto che oggi di fatto non esiste più l’obbligo di revisione per le PMI. Senza l’obbligo di revisione, tuttavia, non c’è alcuna garanzia che la società tenga una contabilità, e senza contabilità, la società non è in grado di valutare la propria situazione economica e nemmeno di adottare per tempo misure necessarie per il risanamento16. Allo stesso tempo, la decisione di rinunciare alla revisione limitata vale in linea di principio anche per gli anni successivi (art. 727a cpv. 4 CO). Per questa ragione, nei dibattiti parlamentari, è stata discussa e infine respinta anche l’introduzione di un rinnovo periodico della dichiarazione di opting-out. Con l’obbligo di comunicazione da parte delle amministrazioni fiscali, il legislatore non voleva obbligare tutte le società a rinnovare periodicamente la dichiarazione di opting-out bensì consentire agli uffici del registro di commercio di intraprendere azioni mirate contro le società che non hanno presentato i conti annuali all’amministrazione fiscale17. In alternativa al rinnovo periodico della decisione di opting-out, ha introdotto l’obbligo di notificazione previsto al capoverso 5 lettera a.
Per l’iscrizione della nuova decisione di opting-out, vanno presentati gli stessi documenti giustificativi richiesti anche per la rinuncia originariamente notificata (cfr. art. 62, cpv. 2). Le società dovranno pertanto presentare i conti annuali anche all’ufficio del registro di commercio (cfr. art. 727a cpv. 2bis e art. 62 cpv. 2 lett. a). Di conseguenza, la società non può rinnovare l’opting-out senza presentare il conto annuale. Nel caso in cui la società non rinnovi la decisione di opting-out, si applica il capoverso 6 (cfr. commenti seguenti sull’art. 62, cpv.6).
Oltre al caso specifico della notificazione da parte delle autorità fiscali cantonali, l’ufficio del registro di commercio chiede in generale di rinnovare la dichiarazione di opting-out se, nel corso della sua attività, viene a conoscenza di alcune informazioni che lasciano presumere che la società non soddisfa più i requisiti per la rinuncia alla revisione limitata (cpv. b). Ad esempio, se, nel corso dell’esame di notificazione di un conferimento in natura o di una ristrutturazione, stabilisse, sulla base dei dati elencati, che sono soddisfatti i requisiti per la revisione legale. L’ufficio del registro di commercio potrà inoltre richiedere un rinnovo della revisione limitata o la designazione di un ufficio di revisione se l’opting-out già iscritto era stato comprovato da conti annuali non aggiornati (ad esempio, se la notificazione di opting-out è presentata all’ufficio del registro di commercio all’inizio dell’esercizio, in un momento in cui l’assemblea generale non aveva ancora avuto l’opportunità di approvare il conto annuale dell’esercizio precedente e quindi il conto annuale [approvato] del penultimo esercizio è servito da documento giustificativo).
Capoverso 6: questo nuovo capoverso precisa la procedura già applicabile ai sensi del vigente articolo 939 capoverso 2 CO in caso di ingiunzione di rinnovo della dichiarazione di opting-out o, in alternativa, di designazione di un ufficio di revisione. Se la società non rinnova la dichiarazione menzionata, l’opting-out non sarà più valido. La società sarà quindi soggetta all’obbligo di revisione e dovrà designare un ufficio di revisione. La mancata iscrizione dell’ufficio di revisione costituisce una lacuna nell’organizzazione della società. L’ufficio del registro di commercio dovrà deferire il caso al giudice (art. 939 CO; per l’ingiunzione ai sensi dell’art. 939 cpv. 1 CO si veda i commenti all’art. 62 cpv. 5), il quale adotterà le misure necessarie (art. 939 cpv. 2 CO) fino a pronunciare– in ultima ratio - lo scioglimento della società (art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO).
16 Cfr. FF 2019 4321, 4338
17 Cfr. Boll. Uff. 2021 S 354; Boll. Uff. 2021 S 1143