Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/54: Modifica dell’ordinanza sul registro di commercio e dell’ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Il 26 giugno 2019, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge federale sulla lotta contro gli abusi in ambito fallimentare1. Il progetto, accolto il 18 marzo 20222 dal Parlamento in votazione finale al termine delle deliberazioni parlamentari, modifica diverse leggi: il Codice delle obbligazioni (CO)3, la legge federale dell’11 aprile 18894 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), il Codice penale (CP)5, il Codice penale militare del 13 giugno 19276 (CPM), la legge federale del 17 giugno 20167 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (legge sul casellario giudiziale, LCaGi) e la legge federale del 14 dicembre 19908 sull’imposta federale diretta (LIFD). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 7 luglio 20229.

Il Parlamento ha in particolare adottato le seguenti misure:

• per i crediti di diritto pubblico, come quelli fiscali, sarà in futuro avviata un’esecuzione in via di fallimento (abolizione dell’art. 43 n. 1 LEF). L’obiettivo è evitare che le persone e le società che non pagano questi crediti possano continuare a svolgere attività commerciali e causare ulteriori danni alla comunità e ad altri attori economici.

• In futuro, le autorità fallimentari saranno tenute a denunciare alle autorità di perseguimento penale reati in materia di fallimento eventualmente constatati (cfr. art. 11 cpv. 2 nLEF).

• La consegna e l’apertura di invii postali nella procedura di fallimento è ora disciplinata dalla legge (cfr. art. 222a nLEF).

• La legge stabilisce che il trasferimento di azioni o di quote sociali è considerato nullo se la società è oberata di debiti, non esercita più alcuna attività commerciale e non dispone più di attivi realizzabili (cfr. art. 684a e 787a nCO).

• La rinuncia retroattiva alla revisione limitata (il cosiddetto opting-out retroattivo) è vietata (cfr. art. 727a cpv. 2 e 2bisnCO).

• Viene introdotta la possibilità di cercare persone nel registro di commercio (cfr. art. 928b nCO).

• Le interdizioni di esercitare un’attività iscritte nel casellario giudiziale (p. es. in seguito a reati in materia di fallimento o a frodi) saranno in futuro comunicate all’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio, al Dipartimento federale di giustizia e polizia ovvero all’Ufficio federale del registro di commercio

1FF 2019 4321

2FF 2022 702

3RS 220

4 RS 281.1

5 RS 311.0

6 RS 321.0

7RS 330

8 RS 642.11

9 FF 2022 702