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Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 14 pagine

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Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso

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b. tale collaborazione pregiudicherebbe un procedimento in corso o la vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso; o

c. tale collaborazione è incompatibile con lo scopo della vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso.

Art. 21 Controversie

Il Tribunale amministrativo federale statuisce a richiesta di una delle autorità interessate sulle divergenze d’opinione in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra la ElCom da un canto e le autorità di perseguimento penale o altre autorità svizzere dall’altro.

Art. 22 Collaborazione con autorità estere

1 Per l’esecuzione della presente legge, la ElCom può chiedere informazioni alle autorità di vigilanza estere per i mercati dell’energia all’ingrosso.

2 Essa può trasmettere alle autorità di vigilanza estere per i mercati dell’energia all’ingrosso informazioni non accessibili al pubblico a condizione che tali autorità:

a. utilizzino dette informazioni esclusivamente per l’esecuzione di disposizioni concernenti l’integrità e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso oppure le ritrasmettano a tale scopo ad altre autorità, tribunali od organi;

b. siano vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale;

c. trasmettano o pubblichino tali informazioni soltanto con il consenso dell’autorità svizzera;

d. siano autorizzate in virtù di un accordo internazionale.

3 La ElCom non trasmette alcuna informazione se l’autorità estera interessata non concede la reciprocità.

4 Prima di trasmettere le informazioni all’autorità estera, la ElCom informa le persone fisiche e giuridiche interessate e le invita a prendere posizione, a meno che ciò non sia possibile o comporti un dispendio sproporzionato.

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 23 Sfruttamento e trasmissione di informazioni privilegiate

1 È punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria ogni persona secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettere a o b che procura a sé stessa o ad altri un vantaggio patrimoniale e che, detenendo un’informazione privilegiata:

a. la sfrutta per acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all’ingrosso per conto proprio o per conto di terzi;

b. la trasmette ad altri; o