Progetto

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso

«%ASFF_YYYY_ID»

c. il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, l’archiviazione e la distruzione degli stessi.

Capitolo 5: Strumenti di vigilanza

Art. 13 Obbligo d’informazione

Gli operatori di mercato e tutte le altre persone coinvolte in transazioni od ordini di negoziazione rilevanti per la presente legge forniscono alla ElCom tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti.

Art. 14 Confisca

1 La ElCom può confiscare l’utile che un operatore di mercato o un’altra persona ha realizzato adottando un comportamento sul mercato non ammesso o violando gravemente gli obblighi previsti dalla presente legge.

2 Il capoverso 1 si applica per analogia se un operatore di mercato o un’altra persona ha evitato una perdita adottando un comportamento sul mercato non ammesso o violando gravemente gli obblighi previsti dalla presente legge.

3 Se l’entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la ElCom può effettuare una stima.

4 Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.

5 La confisca penale ai sensi degli articoli 70–72 del Codice penale8 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.

6 I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.

Art. 15 Divieto di esercizio della professione e dell’attività

1 Se la ElCom constata l’adozione di un comportamento sul mercato non ammesso o una violazione grave degli obblighi previsti dalla presente legge, può:

a. vietare al responsabile l’esercizio di un’attività dirigente presso un operatore di mercato;

b. vietare a un collaboratore di un operatore di mercato di effettuare transazioni e di conferire ordini di negoziazione riguardanti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso sui mercati dell’energia all’ingrosso.

2 I divieti di cui al capoverso 1 possono essere ordinati per una durata massima di cinque anni.

8 RS 311.0