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Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 14 pagine

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Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso

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c. la sfrutta per raccomandare ad altri l’acquisto o l’alienazione di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.

2 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

3 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un’informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa che gli è stata comunicata o fornita da una persona di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a o b o che si è procurato commettendo un crimine o un delitto per acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.

4 È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui ai capoversi 1–3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un’informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa per acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.

Art. 24 Manipolazione del mercato

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell’intento di influenzare in modo sensibile il prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso, allo scopo di procurare a sé stesso o ad altri un vantaggio patrimoniale:

a. diffonde consapevolmente informazioni false o fuorvianti; o

b. effettua acquisti e vendite di siffatti prodotti direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone agenti di concerto a tal fine.

2 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

Art. 25 Comunicazione di informazioni false

1 Chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false alla ElCom è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

Art. 26 Violazione del segreto professionale

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. rivela un segreto che gli è stato confidato o di cui ha avuto notizia nella sua qualità di organo o impiegato di un’istituzione per la negoziazione di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso;

b. tenta di istigare a tale violazione del segreto professionale;