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Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 14 pagine
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Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso
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b. la trasmette a terzi al di fuori dell’ambito dell’esercizio del suo lavoro o della sua professione o dell’adempimento dei suoi compiti; o
c. la sfrutta per raccomandare ad altri l’acquisto o l’alienazione di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.
2 Il capoverso 1 si applica:
a. agli organi o ai membri di un organo direttivo o di vigilanza di un operatore di mercato o di una società che lo controlla o ne è controllata;
b. alle persone che, in virtù della loro partecipazione al capitale di un operatore di mercato o della loro attività, hanno accesso a informazioni privilegiate dello stesso;
c. alle persone che hanno acquisito tali informazioni privilegiate commettendo un crimine o un delitto;
d. alle persone che sanno o devono sapere che si tratta di informazioni privilegiate.
3 Se la società di rete nazionale o un gestore della rete di trasporto del gas agisce per garantire l’esercizio sicuro della rete, le lettere a e c del capoverso 1 non sono applicabili.
4 Il presente articolo non si applica:
a. agli atti compiuti da operatori di mercato nell’ambito di provvedimenti disposti dal Consiglio federale per prevenire minacce all’approvvigionamento di energia elettrica conformemente all’articolo 9 LAEl o all’approvvigionamento di gas;
b. agli atti compiuti da operatori di mercato conformemente alla legge del 17 giugno 20166 sull’approvvigionamento del Paese.
5 Tenuto conto delle disposizioni dell’UE, il Consiglio federale emana disposizioni sull’impiego lecito di informazioni privilegiate, in particolare in relazione all’acquisto o all’alienazione di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso, il cui scopo sia:
a. adempiere un obbligo assunto dall’operatore di mercato prima di essere venuto a conoscenza delle informazioni privilegiate;
b. coprire perdite fisiche dirette conseguenti ad avarie impreviste.
Art. 8 Divieto di manipolazione del mercato
1 Agisce in maniera illecita chiunque:
a. diffonde pubblicamente informazioni:
1. di cui sa o deve sapere che sono false o fuorvianti, e
6 RS 531