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Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 14 pagine
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Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso
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Capitolo 2: Obblighi degli operatori di mercato e di altre persone
Art. 3 Obbligo di registrazione
Gli operatori di mercato e le altre persone soggette all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 5 devono prima farsi registrare presso la ElCom.
Art. 4 Pubblicazione di informazioni privilegiate
1 Non appena ne sia a conoscenza, ogni operatore di mercato pubblica su una piattaforma accreditata le informazioni privilegiate di cui dispone in relazione alle imprese o agli impianti:
a. che sono di proprietà o sotto il controllo dell’operatore di mercato stesso, della sua impresa madre o di un’impresa ad esso collegata; o
b. per i cui aspetti operativi l’operatore di mercato o una delle imprese di cui alla lettera a è responsabile in tutto o in parte.
2 Devono essere pubblicate segnatamente le informazioni privilegiate riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas, incluse le informazioni privilegiate concernenti l’eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti.
3 Un operatore di mercato può, in via eccezionale, ritardare la pubblicazione di informazioni privilegiate che potrebbero pregiudicare i suoi legittimi interessi, a condizione che:
a. il differimento non sia tale da fuorviare il pubblico;
b. sia in grado di assicurare la riservatezza delle informazioni per l’intera durata del differimento; e
c. non assuma decisioni concernenti la negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso sulla base di dette informazioni.
4 Nelle circostanze di cui al capoverso 3 l’operatore di mercato trasmette immediatamente tali informazioni privilegiate, unitamente alla motivazione del differimento, alla ElCom.
5 Il Consiglio federale determina il genere e la portata delle informazioni da pubblicare e disciplina le modalità e la procedura di pubblicazione. Può altresì prevedere deroghe all’obbligo di pubblicazione, in particolare per quanto riguarda gli impianti di importanza minore. Tiene conto delle disposizioni dell’UE.
Art. 5 Trasmissione alla ElCom di informazioni sulle transazioni e sugli
ordini di negoziazione nonché di informazioni privilegiate
1 Gli operatori di mercato comunicano alla ElCom:
a. informazioni sulle loro transazioni e sui loro ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso riguardanti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso, sempre che tali informazioni non siano già soggette a obbligo di