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Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 14 pagine

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Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso

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Art. 16 Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza

1 Se la ElCom constata l’adozione di un comportamento sul mercato non ammesso o una violazione grave degli obblighi previsti dalla presente legge, può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua decisione finale con l’indicazione dei dati personali.

2 La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa.

Capitolo 6: Collaborazione con altre autorità

Art. 17 Competenza della FINMA

Se un comportamento sul mercato non ammesso rientra sia negli articoli 7 od 8 della presente legge sia negli articoli 142 o 143 LInFi, la competenza e la valutazione sono disciplinate dalla LInFi.

Art. 18 Autorità di perseguimento penale

1 La ElCom e la competente autorità di perseguimento penale si scambiano le informazioni che ai sensi della presente legge sono necessarie all’adempimento dei compiti nell’ambito della loro collaborazione. Esse utilizzano le informazioni ricevute esclusivamente per adempiere i loro compiti legali.

2 Esse coordinano le inchieste per quanto possibile e necessario.

3 La ElCom informa la competente autorità di perseguimento penale se ha conoscenza di crimini o delitti di diritto comune o di infrazioni alla presente legge.

Art. 19 Altre autorità nazionali

1 I servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a fornire alla ElCom le informazioni necessarie per l’esecuzione della presente legge e a mettere a sua disposizione i documenti necessari.

2 La ElCom è autorizzata a trasmettere ad altre autorità svizzere le informazioni non accessibili al pubblico raccolte in virtù della presente legge di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti.

3 La ElCom e la FINMA coordinano le loro attività di vigilanza. Si informano reciprocamente non appena abbiano notizia di eventi significativi per l’altra autorità di vigilanza.

Art. 20 Motivi di rifiuto

La ElCom può rifiutarsi di comunicare informazioni non accessibili al pubblico e di trasmettere atti alle autorità di perseguimento penale e ad altre autorità svizzere se:

a. le informazioni e gli atti servono unicamente alla formazione interna dell’opinione;