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Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 14 pagine

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Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso

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2. che forniscono o potrebbero fornire segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso;

b. effettua transazioni o conferisce ordini di negoziazione di cui sa o deve sapere che:

1. forniscono o potrebbero fornire segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso, o che

2. influenzano o possono influenzare il prezzo di uno o più prodotti energetici svizzeri all’ingrosso ottenendo un livello di prezzo artificioso, a meno che non dimostri di aver agito per motivi legittimi e di non aver violato le prassi di mercato.

2 Agisce in maniera illecita anche chiunque, con l’intenzione di ottenere gli effetti di cui al capoverso 1, cerca di manipolare il mercato.

3 Tenuto conto delle disposizioni dell’UE, il Consiglio federale emana disposizioni sui comportamenti ammessi, in particolare in relazione a:

a. prassi di mercato ammesse;

b. pubblicazione di informazioni per finalità giornalistiche o di espressione artistica.

Capitolo 4: Autorità di vigilanza e trattamento dei dati

Art. 9 Compiti

1 La Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) nominata ai sensi dell’articolo 21 LAEl vigila sul rispetto della presente legge. Essa prende ed emana le decisioni necessarie per l’esecuzione della presente legge.

2 Per l’adempimento dei compiti di cui alla presente legge da parte della ElCom si applicano per analogia gli articoli 21 capoversi 1, 2 e 4, 22 capoversi 5 e 6 e 23 LAEl.

3 La ElCom è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.

Art. 10 Finanziamento

1 La ElCom riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Il Consiglio federale disciplina la riscossione di emolumenti secondo l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19977 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2 Inoltre, per ambito di vigilanza, la ElCom riscuote ogni anno dagli operatori di mercato una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti.

7 RS 172.010