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Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 14 pagine

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Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso

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come scopo lo scambio simultaneo di offerte tra più operatori nonché la conclusione di contratti,

2. ogni istituzione per la negoziazione multilaterale di prodotti energetici all’ingrosso che ha come scopo, senza quotazione di tali prodotti, lo scambio simultaneo di offerte tra più operatori nonché la conclusione di contratti,

3. ogni istituzione per lo svolgimento di transazioni fuori borsa (OTC) con prodotti energetici all’ingrosso;

b. prodotti energetici svizzeri all’ingrosso:

1. prodotti riguardanti elettricità o gas prodotti, negoziati, forniti o trasportati attraverso la Svizzera, compresi i relativi derivati,

2. prodotti relativi all’energia di regolazione per compensare le discrepanze nelle reti elettriche o del gas svizzere,

3. contratti riguardanti la distribuzione e la fornitura di energia elettrica o gas ai consumatori finali in Svizzera che possono avere un’influenza significativa sui prezzi di tali prodotti per effetto di un’elevata capacità di consumo;

c. prodotti energetici europei all’ingrosso: ogni prodotto energetico all’ingrosso ai sensi delle prescrizioni dell’UE;

d. operatore di mercato: ogni persona fisica o giuridica con sede o domicilio in Svizzera o all’estero che conclude transazioni sul mercato dell’energia all’ingrosso o conferisce ordini di negoziazione riguardanti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso, compresa la società nazionale di rete di cui all’articolo 18 della legge del 23 marzo 20074 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) e il gestore della rete di trasporto del gas;

e. informazione privilegiata: un’informazione riservata che concerne direttamente o indirettamente uno o più prodotti energetici svizzeri all’ingrosso e la cui divulgazione potrebbe verosimilmente influenzare in modo sensibile i prezzi di tali prodotti.

2 Il Consiglio federale stabilisce il valore soglia riguardante la capacità di consumo determinante per i contratti di cui al capoverso 1 lettera b numero 3 tenendo conto delle disposizioni dell’UE.

4 RS 734.7